Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3844 del 28/11/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3844 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di NAPOLI
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli n. 5299/2014 dell’08/08/2014 nel
procedimento riguardante Papa Alfonso (n. 51238/2013 RG NR)

esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. V. D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità per carenza d’interesse;
udito il difensore del resistente, avv. Giuseppe D’Alise, che si è riportato al contenuto della
memoria depositata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato quella emessa
dal GIP del locale Tribunale in data 15/07/2014 con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Papa Alfonso in ordine alle imputazioni provvisorie
d’induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 110, 81, 319 quater cod. pen., capo A);
induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis cod. pen, capo
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Data Udienza: 28/11/2014

C); peculato (artt. 81, 110, 61 n.7 cod. pen., capo D); truffa, truffa aggravata, concussione,
turbativa d’asta e vari reati di falso (artt. 110, 81, 640, 61 n.7, 640 cpv., 317, 353, 483, 485,
479, capo E) escludendo per il primo reato la ricorrenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa (art. 7 I. n. 2013/91) e comunque ritenendo insussistenti pericolo di recidiva nel reato, di
inquinamento probatorio e di fuga (art. 274 lett. a, b, c cod. proc. pen.).’
Pur ravvisata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutte le imputazioni
provvisorie, il Tribunale ha ricordato che altra misura cautelare in carcere era stata emessa dal
GIP di Napoli in data 13/06/2011 per reati di analoga gravità, successivamente revocata dallo

dagato – peraltro già rinviato a giudizio in relazione a parte delle accuse a suo carico – si era
attenuato fino alla revoca di tutte le misure in precedenza disposte.
In tale contesto, ha aggiunto il Tribunale che dagli atti esposti nell’ordinanza del GIP non
emergevano fatti commessi successivamente al precedente arresto ‘di rilievo dirompente rispetto a quanto già emerso’, tali da rendere di nuovo attuali le esigenze cautelari; quanto al
pericolo di inquinamento probatorio, è stato ritenuto insussistente poiché non significativi gli
elementi indiziari raccolti in ordine a potenziali interventi manipolativi da parte dell’indagato sui
testimoni individuati dalla pubblica accusa.
Il Tribunale ha, infine, escluso il pericolo di fuga, non desumibile dall’avere l’indagato intrapreso contatti di lavoro con referenti stranieri, né tantomeno dal tentativo di gettarsi dal
balcone, definito risibile, all’atto della perquisizione domiciliare dal Papa subita il 15/02/2014.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Napoli, lamentando carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, non avendo il Tribunale adeguatamente considerato che l’intervento promesso dall’indagato sugli organi giurisdizionali competenti era finalizzato alla revoca di un provvedimento interdittivo antimafia emesso nei confronti di società facenti capo ai
fratelli Grillo Roberto e Giuseppe, dei quali era stata inequivocabilmente accertata la sussistenza di rapporti di contiguità con il gruppo criminale camorristico Belforte di Marcianise (Ce).
Il PM ricorrente censura anche la ritenuta insussistenza di un pericolo d’inquinamento probatorio, affermata dal Tribunale in base all’argomento che il teste Magellano Francesco risulterebbe in realtà coindagato insieme al Papa – diversamente da quanto ritenuto dalla stesso
Tribunale in diversa composizione nell’esaminare la posizione di Giovanni, padre di Alfonso – e
comunque non considerando che quando il predetto Magellano era andato a conferire con i
Papa la versione da rendere al PM, era stato da questi chiamato a rendere dichiarazioni in
qualità di persona indagata sui fatti.

3. Con memoria depositata il 25/11/2014, il resistente sostiene la tesi della carenza d’interesse ad ottenere una pronunzia che non produrrebbe alcuna situazione concretamente vantaggiosa per il PM ricorrente, avendo il Tribunale comunque riconosciuto a proprio carico la
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stesso Tribunale della libertà e che comunque il regime cautelare disposto nei confronti dell’in-

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sussistenza di gravi indizi di colpevolezza indiziaria in ordine a tutti i reati provvisoriamente
contestati; con riferimento, inoltre, al profilo della sussistenza di un pericolo d’inquinamento
probatorio, connesso alla figura del teste Francesco Magellano, ne deduce l’irrilevanza per
avere il Tribunale constatato che era stato quest’ultimo a cercare un contatto con lui e non
viceversa, prima di rendere dichiarazioni al PM nell’ambito dell’indagini avviate a proprio carico.

1. Il ricorso appare manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con riferimento al profilo della configurabilità dell’aggravante all’agevolazione mafiosa, va
semplicemente rilevato che la questione risulta attualmente priva di rilevanza pratica, avendo
il Tribunale di Napoli annullato l’ordinanza cautelare per difetto di esigenze cautelari attuali, a
prescindere dalla tipologia delle imputazioni provvisorie.
Questo Collegio ritiene, infatti, di dover confermare la più recente giurisprudenza di questa
Corte di legittimità secondo cui è inammissibile per difetto di attualità dell’interesse all’impugnazione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del
riesame che abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, in
quanto l’incidenza della contestazione cautelare della circostanza sui termini di durata massima della custodia cautelare costituisce oggetto di situazioni future (Sez. 6, sent. n. 18091
dell08/03/2011, PM in proc. Bellavia, Rv. 250270).
Alla luce della pronunzia del Tribunale, anzi, si deve più propriamente parlare d’incidenza
meramente potenziale della contestazione cautelare su di una situazione processuale oggi connotata dall’assenza di misure coercitive, il che rafforza viepiù la tesi della concreta mancanza
d’interesse a coltivare l’impugnazione.

3. Con riferimento, infine, al profilo del pericolo d’inquinamento probatorio nei fatti concernenti la condotta tenuta dalla persona informata sui fatti, Magellano Francesco, per come la
vicenda è stata ricostruita dal Tribunale, ne deve essere decisamente esclusa la ricorrenza.
Proprio perché la figura del Magellano sembra essere più quella del coindagato che non del
testimone puro (pag. 12 motivazione ordinanza), il Tribunale ha correttamente rilevato che la
condotta da lui tenuta doveva essere letta nell’ambito di una comune strategia difensiva che
ne dava per assodato il coinvolgimento nell’inchiesta per vari aspetti (su tutti, l’attivazione dei
contatti tra il Papa all’epoca Deputato al Parlamento e gli imprenditori Grillo contigui a clan camorristici), a motivo della sussistenza di antichi rapporti di amicizia con la famiglia dell’indagato.
Alla luce della ricostruzione dei complessivi rapporti personali intercorsi ed intercorrenti tra il

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Magellano, il Papa e la sua famiglia, il Tribunale ha quindi concretamente e correttamente
escluso, ad avviso del Collegio, la sussistenza di concrete ad attuali esigenze di cautela (art.
274 lett. a] cod. proc. pen.), dovute ad azioni o condotte specificamente riferibili all’indagato.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso non fa seguito pronunzia sulle spese, attesa
la natura di parte pubblica del ricorrente (art. 592, comma 1 cod. proc. pen.).

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 2:/11/2014

P. Q. M.

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