Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3844 del 09/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3844 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRILLO ANNA MARIA N. IL 18/08/1946
avverso la sentenza n. 3025/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente affermato che, nel
procedimento speciale disciplinato dagli articoli 444 ss. c.p.p., l’applicazione della
pena si fonda sulla richiesta del pubblico ministero o dell’imputato, cui l’altra parte
aderisce convenendo sulla qualificazione giuridica del fatto, sull’applicazione e la
comparazione delle circostanze, sulla entità della pena, sulla eventuale concessione
della sospensione condizionale della stessa.
L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente
richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e
pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato
non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato, a meno che la pena determinata non sia stata quantificata in
modo illegale (Cass. VI, 21\4\2004, n. 18385).
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura finale (legale)
richiesta di anni uno e mesi dieci di reclusione ed C 3.000= di multa ed è irrilevante la
incoerenza con il calcolo esplicitato.
Va rammentato sul punto l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Nel
procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo si forma non
tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa
viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne deriva che gli
eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed
applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purchè il risultato finale non si
traduca in una pena illegale” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1853 del 17/11/2005 Cc. (dep.
18/01/2006), Rv. 233185; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28641 del 28/05/2009 Ud. (dep.
14/07/2009), Rv. 244582).

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna delkricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4 ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al pagamento della somma di C 1.500= in favore della Cassa
delle ammende.
.

Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
Il ConsiglieFe estensore

1. L’imputata Cirillo Anna Maria
ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, per il reato di cui all’art. 73
T.U. 309 del 1990 (acc. in Milano il 26\3\2011), dolendosi del trattamento
sanzionatorio e in particolare del fatto che nel calcolo della pena non era stato operato
sulla pena detentiva la diminuzione per la pena patteggiata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA