Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38439 del 25/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38439 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: MONACO MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERTELLI MARCO nato a CENTO il 04/03/1963

avverso la sentenza del 11/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI
che ha concluso chiedendo per il rigetto
udito il difensore presente, avv. Patrizia Micai, che chiede l’accoglimento del
ricorso e deposita in udienza documenti per il gratuito patrocinio

RITENUTO IN FATTO
La CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 11/11/2016
confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FERRARA in data
26/1/2010, nei confronti di BERTELLI MARCO per il reato di cui all’art. 629 CP.

1. Propone ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore,
deduce i seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del
reato di estorsione. La difesa rileva la carenza sia dell’elemento materiale del

Data Udienza: 25/05/2018

reato, la persona offesa avrebbe agito come agente provocatore e questo
avrebbe impedito il perfezionamento del reato, sia l’elemento psicologico,
l’imputato non aveva intenzione di conseguire un profitto ingiusto ma di ottenere
il risarcimento di un danno.
1.2. Violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente insiste perché il fatto sia qualificato quale esercizio arbitrario delle
proprie ragioni poiché l’imputato aveva esclusivamente l’intenzione di essere
risarcito per il torto subito dalla persona offesa.

che la vittima si sia immediatamente recata presso la caserma dei Carabinieri e
che tutto si sia svolto sotto il costante controllo dei militari escluderebbe che il
reato possa considerarsi consumato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze, peraltro dedotte in modo generico e senza confrontarsi con
la motivazione del provvedimento impugnato, sono manifestamente infondate.
La motivazione della Corte d’Appello è articolata, puntuale e priva di vizi
logici e giuridici.
1.1. L’intervento della polizia giudiziaria e la circostanza che la vittima
abbia seguito le istruzioni di questa per favorire le indagini non esclude la
sussistenza dell’elemento materiale del reato che è configurabile nella forma
consumata non appena il soggetto agente consegua, anche per un brevissimo
arco di tempo e pure sotto il costante controllo degli operanti, il denaro oggetto
della richiesta estorsiva.
La circostanza che il soggetto abbia conseguito la disponibilità del denaro,
anche solo temporaneamente ed in presenza delle forze dell’ordine
preventivamente appostate ed intervenute nei momenti immediatamente
successivi, infatti, pacificamente non esclude la consumazione del reato (Sez. U,

1.3. Violazione di legge con riferimento all’art. 56 cod. pen. La circostanza

n. 19 del 27/10/1999, Rv 214642; Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012 dep. 2013,
Rv 254450; Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009, Rv 244671; Sez. 2, n. 25666 del
19/05/2009, Rv 244165).
1.2. Le doglianze relative alla insussistenza dell’elemento psicologico,
perché l’intenzione dell’imputato era quella di essere risarcito di un danno subito,
e della necessità di qualificare i fatti ai sensi dell’art. 393 cod. pen. sono
manifestamente infondate e la motivazione della Corte d’Appello sul punto è
congrua, coerente ed esaustiva.

2

A-

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza sul punto, infatti,

“In

relazione alla vexata quaestio dei rapporti tra i reati di cui agli artt. 629 e 393
cod. pen. innanzitutto deve essere ricordato che in tempi recenti questa Corte di
legittimità ha chiarito che «I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al
profilo della tute/abilità dinanzi all’autorità giudiziaria del preteso diritto cui
l’azione del reo era diretta, giacché tale requisito – che il giudice è
preliminarmente chiamato a verificare – deve ricorrere per la configurabilità del

secondo” (Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017, Rv 270425; Sez. 2, n. 52525 del
10/11/2016, Rv. 268764).
Come evidenziato dalla Corte nel provvedimento impugnato, inoltre, la
riferibilità della richiesta di denaro ad un preteso risarcimento di un danno è
inverosimile.
Sotto altro profilo, peraltro, “integra il delitto di estorsione, e non quello
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si
estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni
ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la
coartazione dell’altrui volontà assume di per sé i caratteri dell’ingiustizia,
trasformandosi in una condotta estorsiva” (Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017, Rv
270425; Sez. 6, n. 11823 del 7/2/2017, Rv 270024; Sez. 2, n. 51013 del
21/10/2016, Rv 268512).
La condotta di chi per conseguire un risarcimento di un preteso, ed in
questo caso dubbio, danno prospetti di comunicare notizie riservate, tali da
creare un danno alla persona offesa, d’altro canto, è idonea ad integrare la
minaccia di cui all’art. 629 cod. pen. e la motivazione della Corte d’appello sul
punto, che tiene in considerazione tutti gli elementi emersi nel corso del
processo, non è censurabile in questa sede.
1.3. Anche la questione relativa al rilievo da attribuire alla circostanza che
la persona offesa si sia rivolta alla polizia giudiziaria e, quindi, il rilievo che
questa circostanza assumerebbe riguardo la sussistenza della costrizione e così
della consumazione del reato, è manifestamente infondata.
Al fine di valutare l’efficacia della condotta dell’autore del reato, quanto
questa sia stata idonea a costringere il soggetto passivo del reato e quanto sia
rilevante la presentazione di una denuncia ai fini della consumazione del reato,
infatti, è necessario verificare i modi e le forme attraverso i quali i rapporti tra le
parti si sono in concreto atteggiati e sviluppati.
In astratto ed in termini generali la circostanza che la vittima si rechi dalla
polizia giudiziaria e presenti una specifica denuncia costituisce di per sé elemento

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primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del

significativo -diretto ed univoco- della idoneità della condotta del soggetto attivo
a costringere il soggetto passivo “a fare o ad omettere qualche cosa”, in tale
caso, ad esempio, a rivolgersi suo malgrado alla polizia giudiziaria (Sez. 2, n.
44319 del 18/11/2005, Rv 232506:

“Il fatto che la vittima dell’estorsione si

adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all’identificazione e
all’arresto dell’autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione,
ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa
allo stato di costrizione in cui essa versa”).

contestato il reato consumato, può essere superata solo all’esito di una specifica
verifica sollecitata dalla difesa sul punto. Accertamento questo nel quale la
stessa difesa ha l’onere di indicare ed introdurre i dati concreti da cui si evidenzi
che la vittima non ha subito l’efficacia intimidatoria della violenza o minaccia e
che, quindi, non è stata costretta ad omettere ovvero a fare alcunché e,
pertanto, non si è rivolta alla polizia giudiziaria allo scopo di sottrarsi alla
condotta estorsiva.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/5/2108

L’efficacia dimostrativa di tale circostanza, d’altro canto, laddove sia

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