Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38439 del 05/02/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38439 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
1) CAMPEAN ALINA IOANA N. IL 13/01/1987
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso la ordinanza n. 38/2011 CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 16.11.2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Vito D’Ambrosio che ha concluso per il rigetto
del ricorso

1.

2.

3.
4.

5.

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16 novembre 2011 la Corte d’Appello di Firenze ha respinto
la richiesta di Campean Alina Ioana volta ad ottenere la liquidazione di una somma
a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione nell’ambito di un procedimento
in cui era stata indagata per il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti al fine
di spaccio, in concorso con il convivente Elezaj Giergij, delitto da cui era stata
assolta dalla Corte d’appello di Firenze per non aver commesso il fatto.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso la Campean a mezzo del proprio
difensore deducendo l’erroneità dell’impugnato provvedimento per violazione di
legge e vizio di motivazione
Il Ministero delle Finanze ha chiesto il rigetto del ricorso
Il difensore della ricorrente ha rinunciato all’udienza pubblica come da
dichirarazione in data 20 novembre 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata
nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del
15.10.2002, secondo la quale “in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il
giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi
causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti
gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di
condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione
di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se
adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità”.
E’ quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo
congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dalla istante

Data Udienza: 05/02/2013

13

.02,m.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dal Ministero
dell’economia e delle finanze, liquidate in complessivi € 750,00,
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2013

6.

ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà
personale il convincimento di un probabile coinvolgimento dell’odierno ricorrente nei
fatti oggetto della originaria imputazione.
Nella specie, non vi è dubbio che la Corte territoriale, con motivazione logica ed
ampia, ha spiegato che le condotte ascritte sono state idonee a determinare
l’applicazione della misura cautelare. In particolare, il giudice della riparazione ha
valorizzato l’elemento della presenza della Campean nell’appartamento in cui fu
rinvenuta la sostanza stupefacente e gli altri oggetti in sequestro, rilevando che la
Capean tenne perciò, quanto meno, un comportamento gravemente imprudente,
perché, pur a conoscenza dell’illecita attività di detenzione e spaccio di droga svolta
dal convivente e quindi pur consapevole che ciò avrebbe potuto comportare un
intervento della polizia, nulla fece per prendere le distanze da costui ed evitare il
fondato pericolo di restare coinvolta nella di lui illecita condotta.
Pertanto, correttamente il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegittima
rivalutazione della sentenza penale di assoluzione (cfr. SS.UU. 13 dicembre 1995,
Sarnataro), ma rilevando solo la sussistenza di elementi che hanno dato causa
all’emissione della misura cautelare, e configuranti la colpa grave a norma del primo
comma dell’art. 314 c.p.p., ha escluso il diritto della istante alla riparazione,
essendo indubbiamente le circostanze succitate idonee a far ritenere – anche se
limitatamente all’emissione di una misura cautelare – il coinvolgimento del la
Campean nella fattispecie criminosa contestata.
Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del presente
giudizio sostenute dal Ministero dell’economia e delle finanze, liquidate in
complessivi € 750,00.

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