Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38437 del 25/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38437 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASSAQUINDICI ANGELO N. IL 17/10/1970
avverso la sentenza n. 52/2015 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 06/04/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/05/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per °e I v )
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 25/05/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

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Ricorre per Cassazione PASSAQUINDICI Angelo avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Campobasso che il 6.4.2017 ha confermato la sentenza del GIP del
Tribunale di Larino che il 17.7.2014 lo ha condannato per concorso in tentata rapina
impropria, resistenza e lesioni
Deduce il ricorrente:
1. violazione di legge processuale per mancato differimento dell’udienza nonostante

il legittimo impedimento dell’appellante attestato da certificato medico
2. violazione di legge per mancata qualificazione del fatto come furto aggravato e
non come rapina impropria
Correttamente la Corte territoriale ha respinto la richiesta di rinvio dell’udienza basata
sull’allegazione del legittimo impedimento dell’imputato, e fondata su generici motivi
di salute e con la prescrizione di cinque giorni di riposo e cure.
Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte l’impedimento che comporta la
necessità di rinvio dell’udienza, a mente dell’art. 420 ter c.p.p., è solo quello
“assoluto”. Quando l’impossibilità viene prospettata in rapporto alle condizioni di salute
dell’interessato, è dirimente anzitutto l’eventualità che lo stesso non sia fisicamente in
grado di presenziare al giudizio. La giurisprudenza ha doverosamente assimilato a tale
situazione quella del soggetto che, al fine di partecipare all’udienza, dovrebbe mettere
in pericolo grave e non evitabile la propria salute, cioè creare le condizioni per una
evoluzione in senso deteriore della patologia in atto, senza alcuna possibilità di ridurre
i rischi (Sez. 6, Sentenza n. 11678 del 19/03/2012, rv. 252318). È chiaro, per
converso, che non possono assumere rilievo patologie, anche gravi e fastidiose, che
tuttavia ragionevolmente consentirebbero, senza la probabilità di sviluppi drammatici,
la presenza dell’interessato in udienza (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 4284 del
10/01/2013, rv. 254896; Sez. 5, Sentenza n. 44845 del 24/09/2013, rv. 257133),
sempreché non risulti pregiudicata la possibilità di una partecipazione vigile ed attiva
(Sez. 6, Sentenza n. 43885 del 05/11/2008, rv. 241913; Sez. 6, Sentenza
n. 12836 del 04/02/2005, rv. 231720).
In questo quadro, la condizione indicata nel certificato non risultava di per sè
significativa e correttamente i giudici di merito hanno respinto la richiesta.
Il secondo motivo di ricorso è generico per mancato confronto argomentativo con la
decisione impugnata che ha dato conto delle ragioni che impedivano la qualificazione
del fatto come tentato furto
Il ricorso è pertanto inammissibile.
i

1

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di €

Così deliberato in Roma il 25.5.2018
Sentenza a motivazione semplificata

2.000,00.

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