Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38437 del 12/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38437 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COIRO NELLO N. IL 17/08/1974
avverso la sentenza n. 1330/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
08/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2013 la relazione fatta
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in nersona del Dott. V/ 19 CU`4–‘
che ha concluso per

Udito, per la pai civile l’Avv
Udit i dife

Data Udienza: 12/07/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 30/3/2011, dichiarato
Coiro Nello colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) del cod.
della str., per essersi posto alla guida in stato d’ebbrezza alcolica (1,61/1,38
g/1), condannò il medesimo, previo concessione delle attenuanti generiche,
alla pena sospesa reputata di giustizia e alla sanzione amministrativa

2. La Corte d’appello di Salerno, investita dell’appello dell’imputato,
con sentenza dell’8/1/2013, ridotta la pena, confermò nel resto la statuizione
di primo grado.

3. Avverso quest’ultima sentenza l’imputato ricorre per cassazione.

3.1. Con l’unico motivo posto a sostegno del gravame il Coiro
denunzia violazione di legge e, in particolare, dell’art. 179, comma 1, cod.
proc. pen.
Secondo l’assunto impugnatorio la Corte territoriale erroneamente non
aveva rilevato che la sentenza di primo grado era affetta da nullità assoluta
per difetto di assistenza dell’imputato: il Coiro con il verbale del 15/7/2008,
oltre ad avere eletto domicilio, aveva nominato difensore di fiducia nella
persona dell’avv. Carmine Guadagno del Foro di Salerno; a dispetto di ciò al
ricorrente veniva nominato difensore d’ufficio nella persona dell’avv.
Biancamaria Nanni Greco, che, per errore nel decreto di citazione era stata
indicata come difensore di fiducia; l’omesso avviso al difensore di fiducia era
stato foriero di una ipotesi di nullità d’ordine generale insanabile, a nulla
rilevando che l’avviso era stato dato al difensore d’ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso non può essere accolto in quanto l’esposta censura non
prende affatto in considerazione la motivazione con la quale il giudice
dell’appello aveva escluso che l’avv. Carmine Guadagno fosse stato nominato
quale difensore di fiducia, essendo stato, invece, indicato quale difensore
d’ufficio dalla Polizia, al momento dell’accertamento dei fatti (pag. 2).
In altri termini, il ricorso difetta di specificità, in quanto la contestazione
impugnatoria non si misura in concreto con la motivazione della sentenza
avversata.

1

accessoria della sospensione della patente.

Solo per completezza può soggiungersi che la circostanza che il primo
difensore d’ufficio, nominato dalla P.G., sia stato successivamente sostituito
da altro difensore d’ufficio (per mero errore materiale – corretto, poi
all’udienza del 5/7/2010 – indicato come di fiducia) non forma oggetto
d’impugnazione in questa sede.

5. L’epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 12/7/2013

Il Presidente

spese processuali.

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