Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38436 del 13/05/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38436 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MAS FLAVIO N. IL 07/05/1965
avverso la sentenza n. 4234/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
cdk ju..0 3AR O
che ha concluso per i \
CUJJ-12-1,-(
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 13/05/2015
Nell’interesse di DE MAS FLAVIO, è stato presentato ricorso avverso la sentenza 2.12.2014, con
la quale la corte di appello di Milano ha confermato la condanna del predetto alla pena di giustizia
per il reato continuato di cui all’art. 483 c.p. Secondo il ricorrente , a seguito della legge delega
28.4.2014 n. 67 , che conferisce al governo il potere di abrogare, tra l’altro, la norma contenuta
nell’art. 483 c.p. , va pronunciata sentenza di assoluzione perché i fatti non sono più previsti dalla
legge come reato.
Il ricorso è manifestamente infondato , in quanto , in base ai principi costituzionali in materia di
formazione delle leggi, in assenza di una esplicita disposizione abrogativa, emanata dal governo nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti, ex art. 76 Cost., dalla suindicata legge delega ,la
fattispecie di cui all’art. 483 c.p. mantiene inalterata l’originaria rilevanza penale.
La manifesta infondatezza del motivo del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del
gravame a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 13.5.2015.
FATTO E DIRITTO