Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38436 del 12/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38436 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIGHETTO SANDRO N. IL 13/07/1965
avverso la sentenza n. 1851/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
20/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2013 la relazione fatta
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. kitthcui-1-4)
che ha concluso per (.9? n109443 L.1.1
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Data Udienza: 12/07/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP del Tribunale di Venezia, con sentenza del 10/2/2012,
giudicato Righetto Sandro colpevole del reato di cui all’art. 73, d.P.R. n.
309/1990 al medesimo contestato, per avere venduto a Tommasini Pierina e
Pistolato Luciano gr. 91,79 di cocaina, esclusa la recidiva ed effettuata la
riduzione del rito, condannò il medesimo alla pena di anni quattro di

1.1. La Corte d’appello di Venezia, alla quale l’imputato si era
rivolto, con sentenza del 20/11/2012, confermò la decisione di primo grado.

2. Avverso quest’ultima determinazione il Righetto propone ricorso
per cassazione corredato da plurime censure.

3. Per una migliore intelligenza del gravame è opportuno, sia pure in
estrema sintesi, e tenuto conto di quel che in questa sede rileva, riprendere i
termini della vicenda siccome ricostruita dalla Corte territoriale.
Avuta notizia che il Righetto riforniva di stupefacente Tommasini Piera e il
di lei convivente Pistolato Luciano, al momento in regime di semilibertà, e
messi sotto controllo l’abitazione della donna e il Righetto, quest’ultimo veniva
bloccato e controllato dopo aver fatto ingresso presso l’abitazione della
Tommasini, ivi permanendovi per una decina di minuti. Addosso al ricorrente
veniva trovata la somma contanti di C. 5.200,00 e il medesimo giustificava,
nell’immediatezza la propria presenza in zona asserendo di essere andato da
una prostituta, della quale sconosceva le generalità e l’indirizzo. Fatta
irruzione nel domicilio della Tommasini, questa veniva sorpresa nel mentre
tentava di far sparire nel water un pacchetto contenente la cocaina.
All’imputato venivano sequestrati più cellulari e diverse schede telefoniche
intestate a cittadini stranieri e alla Tommasini altro cellulare attivato, anche in
questo caso, con scheda intestata a persona straniera. Si accertava che fra i
due vi era stato uno scambio di comunicazioni (SMS) lo stesso giorno e che la
scheda telefonica inserita in uno dei due cellulari sequestrati all’imputato
recava in memoria, sotto la voce Mestre, una delle utenze della Tommasini.

4. Con il primo motivo viene denunziata violazione di legge per
avere il Tribunale utilizzato, quale argomento contro l’imputato, le
dichiarazioni da costui rese all’atto dell’arresto flagrante, in violazione dell’art.
350, commi 5 e 6, cod. proc. pen. Trattavasi di dichiarazioni sollecitate le

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reclusione ed C. 20.000,00 di multa.

quali avrebbero potuto essere utilizzate al solo fine di proseguire le indagini e
delle quali non era consentito fare annotazione.
La patologica inutilizzabilità a fini probatori avrebbe dovuto imporre al giudice
di non tenerne in alcun modo conto. Inoltre, le dichiarazioni in parola erano
state riportate nel verbale d’arresto non sottoscritto dal Righetto.

4.1. Con il secondo motivo il Righetto prospetto vizio motivazionale
in questa sede rilevabile afferente al vaglio probatorio, nonché travisamento

Questi, in breve, i rilievi: a) il programma trattamentale del Pistolato
(modificato nel luglio del 2011) era tale che costui spesso non trovavasi
presso l’abitazione della Tommasini, era, quindi, del tutto plausibile che
l’imputato (il quale si era già recato altre volte presso l’abitazione della
Tommasini) ignorasse che costui quel giorno e a quell’ora fosse in casa; b) la
Corte territoriale aveva trascurato di considerare che tra la Tommasini e il
Pistolato vi era stata una storia affettiva, ancora non del tutto dissoltasi, e
che, quindi, era ben plausibile che la donna, al fine di tenere nascosta la sua
nuova relazione con il Righetto, avesse quel giorno allontanato quest’ultimo;
c) la Corte veneta aveva travisato le dichiarazioni rese dalla Tommasini e dal
Pistolato, immediatamente dopo il suono del citofono (evidentemente azionato
dal Righetto) la Tommasini, prima di aprire, era corsa in camera al piano
rialzato, mentre la Corte di merito aveva affermato che la donna si era recata
al piano superiore per disfarsi della droga, dopo l’irruzione della Polizia,
seguita al controllo del Righetto.

4.2. Con il terso motivo il Righetto prospetta violazione di legge e
vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche: la ritenuta gravità del fatto non lo) precludeva; era stato
indebitamente valorizzato un remoto precedente ed una pendenza giudiziaria;
violando il diritto al silenzio dell’imputato si era tratto giudizio negativo dalla
detta circostanza, considerata segno di mancanza di resipiscenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
5. La censura mossa con il primo motivo non è condivisa dalla
Corte.
Costituisce presupposto pacifico che la scelta del rito abbreviato, vista come
negozio processuale abdicativo, che dà vita ad “un procedimento a prova
contratta”,

fa assumere agli elementi raccolti nel corso delle indagini

preliminari valenza di prova piena.
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della prova.

Esulano, tuttavia, dal potere dispositivo i diritti indisponibili, dei quali il giudice
deve restare garante. Con la conseguenza che la scelta implica definitiva
rinunzia a far valere le cd. inutilizzabilità fisiologiche, cioè quelle discendenti
dal divieto di fondare il giudizio di responsabilità su atti non acquisiti al
dibattimento per il tramite degli artt. 526 e 514, c.p.p. Non può, invece, il
giudice formare il proprio convincimento su atti i quali, in quanto assunti ab
origine contra legem, devono reputarsi geneticamente inutilizzabili (in questi
termini le S.U. 21 giugno 2000, n. 16, le quali preferiscono discorrere di atti

Applicando il medesimo principio, in precedenza, la S.C. aveva escluso che le
dichiarazioni rese dai prossimi congiunti dell’imputato, senza il previo
avvertimento di cui all’art. 199, comma 2, c.p.p., dovessero reputarsi affette
dalla detta inutilizzabilità assoluta: invero, in presenza di una ipotesi di nullità
solo relativa (come quella all’esame), l’imputato, accedendo al rito alternativo,
perciò stesso rinuncia a farla valere nei termini di cui all’art. 181, c.p.p.
(Cass., I, 19 marzo 2009, n. 19152; VI, 18 gennaio 2005, n. 10065; V, 9
dicembre 1996, Loico, CED Cass. n. 206641).

44/ “le dichiarazioni autoindizianti rese spontaneamente dall’imputato (art.
350, comma 7, c.p.p.), mentre non sono utilizzabili nel dibattimento se non ai
fini delle contestazioni, possono essere utilizzate pienamente, a fini di prova,
nel giudizio abbreviato”

(Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2010, n. 24429),

trattandosi di elementi probatori pienamente utilizzabili nella fase delle
indagini preliminari (da ultimo, Cass., S:U., n. 1150 del 25/9/2008), che in
quanto tali transitano nel giudizio abbreviato.
La circostanza, poi, del pari dedotta con il ricorso, che le predette
dichiarazioni risultino annotate nel verbale di arresto redatto dalla P.G. e non
sottoscritto dal righello, invece che in un verbale separato non assume rilievo.
Invero, si è già da tempo chiarito che la redazione degli atti di P.G. nella
forma di cui all’art. 373, cod. proc. pen., non risulta prevista a pena di nullità
(Cass., Sez. I, n. 34022 del 6/10/2006; ma già, Cass. 13 marzo 2009, n.
15554; 3 marzo 2005, n. 16411; 3 febbraio 1993, in Cass. pen. 1994, 1879).

6. La censura mossa con il secondo motivo, in quanto volta ad
ottenere riesame nel merito della decisione, ampiamente e coerentemente
motivata, appare manifestamente infondata.
Ovviamente, in questa sede non è consentito sostituire la motivazione del
giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo
apparisse di una qualche plausibilità.
Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta
dalla sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente

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patologicamente inutilizzabili).

chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il
nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I.
20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di
apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”,
non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di
legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In
questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di
procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del

esclusiva al giudice del merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il
riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il
cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione
giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal
procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle
prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde
verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza
travisamenti, all’interno della decisione.
Nel caso di specie, la prospettazione alternativa perorata dal ricorrente
risulta essere stata smentita dalla Corte territoriale attraverso percorso logico
ben coerente, in questa sede non censurabile, che valorizza l’implausibilità di
un appuntamento amoroso quando in casa si sarebbe verosimilmente trovato
il convivente; il tempo di permanenza del Righello all’interno dell’abitazione,
ben superiore allo stretto necessario per allontanarsi rapidamente, avuto
avvertimento della presenza dell’altro uomo; l’ammissione della donna di aver
acquistato, da persona che non nominava, lo stupefacente quello stesso
pomeriggio; la fallita giustificazione sul possesso della cospicua somma di
denaro contante; i contatti telefonici; la mendace giustificazione dell’imputato
in ordine alla presenza in zona. In definitiva, la Corte di merito iirm
correttamente giunta al convincimento di colpevolezza prima procedendo al
vaglio dei singoli elementi probatori di natura spiccatamente indiziaria e solo
successivamente traendo, tramite esame globale, le fila, in una visione
unitaria, delle inferenze probatorie (cfr. Cass., Sez. I, n. 30448 del 9/6/2010).
Non sussiste, del pari, il dedotto travisamento, la cui sussistenza,
peraltro, implicherebbe ingiustificato screditamento dell’annotazione della P.G.
Anche a voler dar credito al Pistolato, secondo il quale, prima dell’irruzione
della P.G., al suono del campanello la Tommasini si alzò per andare ad aprire,
<> da parte del giudice, né l’applicazione di esse
costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione
deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno
positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (si vedano pure, Sez. I,
15/4/2010, n. 32324; Sez. III, 8/10/2009, n. 42314; Sez. II, 17/2/2009, n.
11077).
Infine, deve soggiungersi che ben può trarsi giudizio d’immeritevolezza
dalla mancanza di resipiscenza dell’imputato in quanto confermativa di una
personalità negativa e non in quanto espressione di scelte difensive di per sé
non valutabili, siccome riconducibili all’esercizio del diritto di difesa (Cass.,
Sez. I, n. 11302 del 14/10/1993).

8. All’epilogo consegue la condanna del Righetto al pagamento
delle spese processuali.

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diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 12/7/2013.

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