Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38434 del 15/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38434 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARANGIO OLIMPIA nato il 06/12/1971 a ENNA

avverso la sentenza del 28/09/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per
prescrizione;
Udito l’Avv. Antonio IMPELLIZZERI che si è associato alla richiesta del
Procuratore generale;

L

V0.1\f\r\’

Data Udienza: 15/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, riqualificava la condotta ascritta a Arangio Olimpia nel reato previsto
dall’art. 316 ter cod.pen. (la contestazione originaria faceva riferimento al reato
di cui all’art. 640 comma 2 cod.pen.) e, concesse le attenuanti generiche e
ritenuta la continuazione, rideterminava la pena in mesi cinque di reclusione,
confermando nel resto la sentenza.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della Arangio,

decisione della Corte di appello, in quanto era stato violato l’art. 159 cod.pen. e
quindi erano stati erroneamente calcolati i periodi di sospensione della
prescrizione, posto che era stata considerata l’intera durata dei rinvii disposti per
impedimento del difensore e non solo il termine di giorni sessanta
1.2 Il difensore rileva poi che in sede di appello vi era stato ampio motivo di
impugnazione in seno al quale si riteneva che non poteva ravvisarsi il reato di
truffa, ma quello di appropriazione indebita o in subordine quello di cui all’art.
316 ter cod.pen.; la Corte di appello aveva ritenuto sussistente quest’ultimo
reato, malgrado dovesse invece ravvisarsi la fattispecie di appropriazione indebita
con conseguente improcedibilità per difetto di querela.
1.3 Il difensore osserva inoltre come in atto di appello era stato chiesto di
procedere alla rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale attraverso
l’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuta conciliazione con ciascuno
dei dipendenti indicati ai capi b), c), d) ed e) dell’imputazione, ma la Corte nulla
aveva detto sul punto: le prove documentali, se acquisite, avrebbero portato
all’assoluzione dell’imputata per insussistenza del fatto, per mancanza di dolo,
ovvero per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen., la cui
applicazione era preclusa dalla contestazione di truffa aggravata
1.4 Il difensore osserva come la soglia di punibilità di cui all’art. 316 ter
cod.pen. non poteva dirsi superata in relazione ai capi b), c), d) ed e), tutte
inferiori ad C 3.999,96, mentre in relazione al capo a) la difesa aveva pure
sollecitato l’acquisizione di apposita documentazione da cui inferire che il tasso
soglia non era stato superato; la Corte di appello, tralasciata la esatta
determinazione dell’ammontare dell’indennità di malattia di cui al capo a) della
rubrica, aveva riunito i diversi capi di imputazione in un’unica fattispecie penale,
pervenendo in tal modo alla erronea conclusione di ritenere superato il tasso
soglia di cui all’art. 316 ter comma 2 cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto è fodato
1.1 I reati contestati all’imputata sono stati infatti commessi fino ad aprile
2007 per cui, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen., il termine di prescrizione è

2-

eccependo innanzitutto che il reato era prescritto in data precedente alla

da individuare nel 31 ottobre 2014: l’art. 316 ter cod.pen. prevede infatti la pena
di reclusione inferiore a sei anni, per cui al termine minimo di sei anni previsto
dal 1°comma dell’art. 157 cod.pen., deve aggiungersi un anno e mezzo ai sensi
dell’art. 161 comma 2 cod.pen.(“…in nessun caso l’interruzione della prescrizione
può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a
prescrivere…”).
Devono poi essere aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione in
forza dei rinvii operati, con le seguenti precisazioni: a) nel caso di un rinvio con
sospensione dei termini di prescrizione a causa della astensione degli avvocati

data della successiva udienza (“In tema di sospensione della prescrizione, il limite
di sessanta giorni previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si
applica nel caso in cui il differimento dell’udienza sia determinato dalla scelta del
difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali,
con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso
per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione
alle esigenze organizzative dell’Ufficio procedente. (In motivazione, la Corte ha
precisato che la adesione alla astensione dalle udienze non costituisce un
impedimento a comparire in senso tecnico) Sez. 3, n.11671 del 24/02/2015,
Spignoli Rv.263052”); b) il provvedimento di rinvio del processo disposto dal
giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla
sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio, a
prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse
consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poichè, in
tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie
relativa a richiesta di rinvio per concessione di termini a difesa per discussione 7,
Ordinanza n. 8124 del 25/01/2016, Nascio e altro, Rv. 266469)
Ciò premesso, il calcolo dei termini di sospensione della prescrizione deve
essere così effettuato:
12 marzo-4 ottobre 2012; rinvio su richiesta del difensore, senza alcun
impedimento: i termini devono essere sospesi oltre i 60 giorni, e quindi per 206
giorni (vedi sentenza sopra citata al punto b)
4 ottobre 2012-4 aprile 2013; rinvio su istanza del difensore per
impedimento dello stesso per altro impegno professionale: 60 giorni;
4 aprile 2013-10 ottobre 2013; rinvio per adesione del difensore alla
astensione dalle udienze (vedi sentenza di cui al punto a): giorni 189;
10 ottobre 2013-13 marzo 2014; rinvio su istanza del difensore per
impedimento dello stesso per altro impegno professionale: 60 giorni
13 marzo 2014-22 settembre 2014: rinvio su istanza del difensore per
impedimento dello stesso per altro impegno professionale: 60 giorni
22 settembre 2014- 22 gennaio 2015 rinvio su istanza del difensore per
impedimento dello stesso per altro impegno professionale: 60 giorni
i

dalle udienze, il termine il termine di prescrizione deve ritenersi sospeso fino alla

22 gennaio 2015-25 maggio 2015: rinvio su istanza del difensore per
impedimento dello stesso per altro impegno professionale: 60 giorni
25 maggio-24 settembre 2015: rinvio su istanza del difensore per
impedimento dello stesso per altro impegno professionale: 60 giorni
24 settembre-26 novembre 2015: rinvio su istanza del difensore per
impedimento dello stesso per altro impegno professionale: 60 giorni
Calcolando quindi 7 rinvii su richiesta del difensore per impedimento
derivante da altro impegno professionale per 60 giorni si hanno 420 giorni, ai
quali vanno aggiunti 206 giorni per rinvio disposto su richiesta del difensore e

quindi ad un totale di 815 giorni, pari a due anni, due mesi e 5 giorni, durante i
quali il termine di prescrizione andava sospeso; la prescrizione è pertanto
maturata in data 5 gennaio 2017, e pertanto prima della sentenza della Corte di
appello (28 settembre 2017)
1.2

Il reato deve essere quindi dichiarato estinto pe intervenuta

prescrizione, non potendosi pervenire ad una pronuncia di assoluzione
dell’imputato; si deve infatti rilevare che correttamente è stata ritenuta
sussistente la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter cod. pen., poto che che
nella stessa deve essere inquadrata la condotta del datore di lavoro che,
mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di
indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene
dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da
lui dovute all’istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti
erogazioni (sul punto vedi Sez.2, Sentenza n.15989 del 16/03/2016, PM in proc.
Fiesta, Rv.266520; Sez.. 2, Sentenza n.51334 del 23/11/2016, Pm in proc.
Sechi, Rv.268915).
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di
principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione

Così deciso in Roma il 15/05/2018

189 giorni per adesione del difensore alla astensione dalle udienze; si perviene

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