Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38433 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 38433 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALATO FRANCESCO PATRIZIO N. IL 23/07/1972
avverso la sentenza n. 1907/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
.0 eLecik,CAA9 59t
che ha concluso per
c.4k – q juct
o le
ceP(19V oA) 03_, J25 c p ,

u_k9, -,u9r0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Dità,05

O

Data Udienza: 13/05/2015

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 11.3.2014, la corte di appello di Catania ,ha assolto Camiolo Giuseppe dal reato
contestato perché il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di
MALATO FRANCESCO, in ordine al reato di ingiuria in danno di Amore Alfredo, perché estinto
per remissione di querela; ha riconosciuto l’attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. con giudizio di
equivalenza e ha rideterminato in 1 anno e 6 mesi di reclusione la pena inflitta per i residui reati di
lesioni e calunnia, uniti dal vincolo della continuazione(pena base per il delitto di lesioni, 1 anno e
4 mesi di reclusione).
Nell’interesse dell’imputato è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in riferimento all’art. 583 co. 1 n. 1 c.p. : la durata della malattia
cagionata il 23.3.06 e consistita nella “frattura ossa nasali con trauma contusivo e ferita
piramidale nasale “, deriva dalla data di guarigione clinica e dagli atti , nel caso di specie,
la guarigione è avvenuta nella data in cui è stata accertata la formazione del callo osseo ,
cioè in data 21.4.2006 e quindi la malattia ha avuto una durata di 29 giorni, non
legittimante la contestazione dell’aggravante ;
2. violazione di legge in riferimento all’art. 52 c.p. : la corte, nell’escludere l’esimente della
legittima difesa dà esclusivo rilievo alle dichiarazioni della persona offesa ,militare della
guardia di finanza, e ,senza alcuna giustificazione, esclude credibilità a quelle dell’imputato
,anche se supportate da documentazione medica attestante un trauma contusivo frontale,
trauma contusivo cervicale da riferita aggressione ;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 368 c.p. : l’imputato è
accusato di aver accusato l’Amore , pur sapendolo innocente, di averlo insultato e di averlo
immotivatamente aggredito con una testata ; la sentenza della corte di merito è errata
laddove ritiene non provata la testata , nonostante l’acquisizione della certificazione medica
e dell’allegata radiografia ;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza delle
attenuanti generiche e dell’attenuante del risarcimento del danno.
In data 8.5.2015, è pervenuta intempestiva memoria del difensore dell’imputato.
;

Sono infondate le critiche contenute nei motivi del ricorso, relative alla riconosciuta responsabilità
del Malato in ordine al reato di lesioni aggravate, in quanto i giudici di merito, con conforme ed
inscindibile accertamento giudiziario, improntato a una razionale valutazione delle risultanze
processuali, hanno rilevato che :
a. la persistenza di effetti lesivi a diversi mesi di distanza dai fatti – attestata dalla molteplice
certificazione medica acquisita – dimostra che la patologia sofferta dalla persona offesa ha avuto
la durata indicata dal capo di imputazione;
b) non può essere riconosciuta rilevanza tecnica al certificato medico prodotto dal Malato, in
quanto contiene una diagnosi formulata solo sulla base di quanto dichiarato dall’interessato;
c. la tempistica della prospettazione di aver avuto l’ esigenza di reagire all’aggressione
dell’Amore (esigenza che è stata affermata dal ricorrente dopo aver appreso dell’intervento presso

Con sentenza 16.12.2010, il tribunale di Catania ha condannato MALATO FRANCESCO, previa
concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, alla pena di due anni e un mese
di reclusione e al risarcimento dei danni , per i reati uniti dal vincolo della continuazione ,di lesioni
personali, ex artt. 582, 583 co. 1 n. 1 c.p., di calunnia e di ingiuria in danno di Amore Alfredo.
Con la medesima sentenza, il tribunale ha condannato Camiolo Giuseppe alla pena di giustizia per
il reato di favoreggiamento:

Roma, 13.5.2015.

la propria abitazione di agenti di polizia tributaria), unita alla tortuosità e illogicità della narrazione
della sua richiesta di intervento ospedaliero , dimostra il mendacio dell’imputato finalizzato alla
precostituzione di una prova a discolpa.
Quanto al reato di calunnia, va rilevato che è maturato il termine della prescrizione e che la già
accertata inconsistenza delle accuse formulate dall’imputato nei confronti della persona offesa non
consente il proscioglimento a norma dell’art. 129 cpv c.p.p. Va quindi dichiarata l’estinzione del
delitto per questa causa, con eliminazione dell’aumento della pena, quantificato a titolo di
continuazione nella sentenza impugnata nella misura di due mesi. La pena viene quindi ridotta a 1
anno e 4 mesi di reclusione.
E’ infine infondata la censura sul giudizio di comparazione delle attenuanti ex artt. 62 bis e 62 n. 6
c.p. e sul trattamento sanzionatorio, in quanto la corte di merito ha dato ampia e adeguata
giustificazione all’entità della pena , sulla scorta dei parametri di dosimetria della pena di cui
all’art. 133 c.p. e, in particolare, in considerazione della gravità del fatto e della capacità a
delinquere del ricorrente, desunta dai precedenti penali.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali , limitatamente al
reato di calunnia, perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena
di due mesi di reclusione . Le statuizioni civili relative a questo reato e le statuizioni penali e civili
relative al reato di lesioni aggravate sono quindi confermate.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali limitatamente al reato di calunnia,
perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di due mesi di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA