Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38432 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38432 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARENA PIETRO N. IL 18/10/1944
avverso la sentenza n. 365/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. qs o e cc,K( A.k0 gji‘
che ha concluso per / Q_ e C
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Udito, per la parte civile, l’Avv °KkeikeeUditi difensor Avv.

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Data Udienza: 13/05/2015

Nell’interesse dell’imputato è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della bancarotta per distrazione : i beni, ad
eccezione della SMART, sono stati concessi in uso alla cooperativa con un contratto di locazione e
poi sono stati ceduti a terzi e la corte di merito non si è soffermata sulla verifica del valore positivo
o negativo di tale cessione per la massa dei creditori
Quanto alla BMW, la corte ha travisato il fatto, in quanto risulta dalle dichiarazioni del liquidatore
che il contratto è stato risolto per inadempimento e il veicolo è stato ceduto dalla società di leasing.
Quanto alla SMART, non vi è prova della sua distrazione , ma solo della mancata annotazione nella
contabilità, per cui è da inquadrare in una irregolarità da parte del contabile incaricato.
2.violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della bancarotta
documentale : il precedente amministratore aveva affidato la tenuta della contabilità ad un
professionista , la cui scomparsa non è imputabile all’Arena; comunque per accertare la
sussistenza del reato non è sufficiente l’irregolare tenuta della contabilità, ma è necessaria la
prova che da essa sia derivata l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento di affari
dell’impresa.. In ogni caso, la tenuta dei beni ammortizzabili non è più obbligatoria dal periodo
di imposta in corso al 21.2.1997 e le registrazioni possono essere effettuate nel libro giornale nel
termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi o nel libro inventari, la cui
assenza è causata dalla sparizione del commercialista. In ogni caso, i beni posseduti in base a
contratto di leasing non devono essere annotati nel registro dei beni ammortizzabili , in quanto
non sono di proprietà dell’impresa ;
3. vizio di motivazione sul risarcimento dei danni alla parte civile, liquidati nella misura pari
agli esborsi sostenuti da Petroni Yuri, quale fideiussore : la corte non ha correlato, dal punto
di vista eziologico, il fatto illecito con il danno che ne sarebbe derivato alla parte civile ,
vero dominus della cooperativa , in quanto i veicoli erano da questi utilizzati per scopi
privati e non per scopi aziendali . Posto che il danno è derivato non dalla cessione dei
contratti, operazione in sé neutra, ma dal mancato pagamento delle rate del leasing,la parte
civile potrà agire nei confronti di coloro che hanno conseguito il possesso dei beni senza
pagare le rate di leasing e non verso chi ha ceduto i contratti perché non più rispondenti alle
esigenze economiche dell’impresa
Il ricorso non merita accoglimento.
La bancarotta per distrazione riguarda 6 veicoli , di cui 5 in locazione finanziaria e uno (autovettura
SMART)che, essendo stato interamente pagato il canone , era di proprietà della società ; il
liquidatore non ha rinvenuto l’auto o alcuna traccia della sua vendita, fatta eccezione per un dato
del PRA, da cui risulta la sua cessione, in data 21.6.05 al prezzo di € 8.000; in ogni caso non
risulta traccia del corrispettivo .
Per gli altri veicoli — non rinvenuti, senza possibilità di riprenderne il possesso- è risultato , che

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 15.10.2014, la corte di appello di Genova ,in parziale riforma della sentenza
23.1.2013 del tribunale di Genova, ha concesso ad ARENA PIETRO le attenuanti generiche
prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 219 co. 2 n. 1 L.F. , ha rideterminato in due anni di
reclusione la pena inflitta per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di bancarotta
fraudolenta documentale, di bancarotta semplice, commessi in qualità di presidente del consiglio di
amministrazione (dal 22.9.2004 al 26.3.2007) della società Coofra scarl, esercente servizio di
trasporto e pulizia, posta in liquidazione coatta amministrativa il 26.3.2007 e dichiarata in stato di
insolvenza con sentenza 15.11.2007.
La corte ha confermato le altre disposizione penali e le statuizioni civili.

Quanto alla censura sulle statuizioni civili, è del tutto corretta la decisione dei giudici di merito, in
quanto risulta che il Pretoni avendo versato, come risulta dalle ricevute prodotte, quale fideiussore
,in relazione ai veicoli illecitamente scomparsi, somme per un complessivo importo di € 21.221,05,
ha ottenuto , a titolo di provvisionale , la liquidazione di tale importo . La ricostruzione della
somma complessiva del suo credito nella procedura di liquidazione è stato devoluto correttamente
a successivo giudizio civile.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in € 2.500 oltre
accessori di legge.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso
delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in € 2.500 oltre accessori di legge.

Roma, 13.5.2015.

i contratti di locazione finanziaria di due Fiat Scudo e di una moto Yamaka, risalenti al 2005 , erano
stati ceduti contemporaneamente, dopo poco tempo la stipula dei contratti senza che risultasse
alcun corrispettivo: l’intera operazione non aveva avuto alcuna utilità per la Coofra. Risultava
inoltre che i veicoli Fiat Scudo erano stati ceduti ad una cooperativa , i cui dirigenti avevano fatto
parte della compagine della Coofra;
il contratto di locazione del veicolo Jepp Grand Cherokee , stipulato nel 2004, era stato ceduto nel
2005 e il pagamento delle rate era stato effettuato da Pretoni Yuri, precedente amministratore della
cooperativa;
il contratto di leasing della BMW era stato risolto dopo la messa in liquidazione e il bene non era
risultato nella disponibilità della cooperativa, con evidente sottrazione del bene.
Risulta quindi provato che al mancato ritrovamento dei beni è seguita la mancata immissione nel
patrimonio della società del relativo corrispettivo, realizzandosi così l’ipotresi di bancarotta per
distrazione .
Quanto alla bancarotta documentale è risultato che la contabilità era lacunosa e inattendibile;
correttamente la corte di merito ha rilevato che tale situazione rende del tutto irrilevante l’affermata
circostanza della scomparsa del commercialista. Da tale situazione è derivata la materiale
impossibilità per il commissario liquidatore di ricostruire le vicende del patrimonio sociale con
particolare riguardo alla fuoriuscita dei veicoli, a dimostrazione del consapevole intento
dell’imputato di occultarne i dati rilevanti.

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