Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38432 del 11/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38432 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANELLA EMANUELE N. IL 10/11/1933
avverso la sentenza n. 740/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
t

Data Udienza: 11/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ragusa, Sezione Distaccata di Vittoria, con
sentenza del 17/12/2010, condannò alla pena stimata di giustizia, nonché al
risarcimento del danno e al pagamento di provvisionali Campanella Emanuele,
per avere causato, svolgendo l’attività di direttore dei lavori, per colpa, in

dei lavori d’interramento di una cisterna), la morte di Guccione Giovanni,
rimasto schiacciato dalla detta cisterna, precipitata all’interno dello scavo che
la doveva alloggiare, ove quest’ultimo era intento allo scavo di cui detto.

1.1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza 26/9/2011,
giudicando a seguito dell’impugnazione dell’imputato, confermò la statuizione
di primo grado.

2.

Quest’ultimo propone ricorso per cassazione corredato da

articolata, unitaria censura, denunziante vizio motivazionale in questa sede
rileva bile.
Questi, in sintesi, gli asserti impugnatori: a) erroneamente i giudici di merito
avevano fondato la penale responsabilità del ricorrente sul presupposto
infondato che i lavori d’interramento della cisterna fossero prosieguo e,
comunque, parte, di quelli di cui alla sanatoria edilizia, curata in passato dal
geom. Campanella, che, invece, non li prevedeva; b) non v’era prova che lo
scavo fosse stato effettuato sotto la guida del Campanella e sul punto le
dichiarazioni del teste Di Guardo non avrebbero potuto condurre alle
conclusioni prese dalla Corte d’appello; c) costituiva mera congettura l’asserto
secondo il quale l’imputato sarebbe rimasto a dirigere i lavori, essendosi,
invece, limitato ad individuare il luogo di allocazione della fossa settica e della
tubazione, essendo stato lo stesso Ragusa, avvalendosi del manovale
Guccione, a far tutto; d) in ogni caso l’improvvido scavo (il quale aveva un
margine prossimo al terreno sul quale era poggiata la vasca, che, a causa
dello smottamento, finì col precipitare all’interno della fossa, schiacciando la
vittima) era da attribuirsi all’opera esclusiva del Ragusa e del Guccione, con la
conseguenza che, a cagione dell’abnormità della loro condotta, costoro erano
stati causa esclusiva del tragico evento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

concorso con Ragusa Bruno (usufruttuario, committente, nonché coesecutore

3. Va osservato che dopo la sentenza di secondo grado è venuto a
maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato
contestato in relazione ad un quadro impugnatorio che non appare
inammissibile, in quanto i proposti motivi, sibbene, come si vedrà, non
meritevoli di accoglimento, tuttavia, legittimamente radicano il giudizio di
cassazione e, quindi, s’impone la declaratoria estintiva agli effetti penali.
Il fatto risale al 29/4/2005 e, pertanto, applicata, in quanto più favorevole, la

di entrata in vigore della predetta normativa (8/12/2005) non pendeva ancora
in appello, in base al comb. disp. dei nuovi artt. 157 e 160, cod. proc. pen., il
reato andava a prescriversi il 29/10/2012 e, tenuto conto delle sospensioni
del decorso della prescrizione, si è prescritto il 28/2/2013.

4. La doglianza, presa in analitico esame, si presenta infondata.
Senza che assuma rilevo di sorta la correlazione o meno dei lavori qui al
vaglio con la pregressa cura di pratica di sanatoria edilizia, quel che risulta
puntualmente essere stato messo in evidenza dalla Corte territoriale, con
motivazione decisiva, priva di vizi rilevabili in sede di legittimità, sulla base
della deposizione di Di Guardo Virgilio, inquilino dell’immobile oggetto
dell’intervento edilizio, è quanto segue: due mesi prima erano stati effettuati
lavori d’interramento di un pozzo nero ed altro diretti dall’imputato; venti
giorni prima del fatto il Ragusa ed il Guccione si erano presentati dal Di
Guardo affermando che bisognava rifare l’impianto e il Di Guardo,
pretendendo di essere avvio per tempo, non li aveva fatti entrare; il giorno
dell’infortunio i medesimi si presentarono alle 7,45 del mattino ed iniziarono i
lavori; dopo pranzo il teste ebbe modo di sentire dalla finestra la voce del
Campanella e poiché, successivamente, quest’ultimo era entrato in casa senza
bussare, il Di Guardo, piuttosto adirato, si era allontanato. L’esposto è stato
correttamente interpretato nel senso avversato dal ricorrente: mentre non
assume significato di sorta la circostanza che il teste ad un certo punto si
fosse, come già detto, allontanato, le inferenze che si traggono dal narrato
sono univoche, nel senso che il Campanella, senza che perciò occorresse atto
d’investitura solenne o in qualche modo formale, si era assunto ruolo di
garanzia, dirigendo i lavori d’interramento.
Devesi, peraltro, escludere che l’evento debba considerarsi avulso dalla
possibilità di previsione e prevenzione del garante.
Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione del
28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità
(tra le tante, v. Sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. IV, 17 febbraio
2

disciplina di cui alla I. 5/12/2005, n. 251, trattandosi di processo che alla data

2009, n. 15009; Sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. IV, 19 aprile 2007,
n. 25502; Sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. IV, 29 settembre 2005, n.
47146; Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. IV, 3 giugno 2004), la quale
ha precisato che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la
violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a
osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità,
poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento morte o
lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei

proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; abnormità che, per la
sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo
dei garanti.
Pur non potendosi in astratto escludere che possa riscontrarsi abnormità
anche in ipotesi nelle quali la condotta del lavoratore rientri nelle mansioni
che gli sono proprie, ove la stessa sia consistitq in un’azione radicalmente ed
ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti
scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, qui la detta ipotesi,
comunque, residuale, non ricorre.
Condivisamente questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente
l’estrema rarità dell’ipotesi in cui possa affermarsi che possa configurarsi
condotta abnorme anche nello svolgimento proprio dell’attività lavorativa,
escludendolo tutte le volte in cui il lavoratore commetta imprudenza
affidandosi a procedura meno sicura, ma apparentemente più rapida o
semplice, che non gli venga efficacemente preclusa dal garante (Sez. IV, n.
952 del 27/11/1996; Sez. IV, n. 40164 del 3/672004; Sez. IV, n. 2614/07 del
26/10/2006). Collocare la pesante vasca, evidentemente sul presupposto di
rendere più rapida e meno faticosa l’allocazione nel sito, proprio sull’orlo dello
scavo (o, il che è lo stesso, praticare quest’ultimo proprio a filo con la
circonferenza della cisterna) costituisce manovra imprudente e pericolosa le
cui conseguenze erano ben prevedibili e prevenibili.

5. E’ appena il caso il soggiungere che il negativo vaglio della
censura, condotta ai fini civili, fa escludere a fortiori l’emergere di un quadro
dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza
dell’imputato.
Sul punto univoche si mostrano le valutazioni di legittimità.
In tema di declaratoria di cause di non punibilità nel merito in concorso con
cause estintive del reato, il concetto di «evidenza» dell’innocenza
dell’imputato o dell’indagato presuppone la manifestazione di una verità
processuale chiara, palese ed oggettiva, tale da consistere in un quid pluris

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casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che

rispetto agli elementi probatori richiesti in caso di assoluzione con formula
ampia (Cass. 19/7/2011, n. 36064).
Il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. quando
le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del
medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti
in modo assolutamente incontestabile (Cass. 14/11/2012, n. 48642).

6. Disposto, pertanto, annullamento della sentenza impugnata agli

medesima statuizione, ai fini civili, deve essere confermata.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è
estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Così deciso in Roma il 11/7/2013.

effetti penali, essendo il reato contestato estinto per prescrizione, la

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