Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38430 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38430 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MORCONE CARMINE nato a FERRAZZANO il 18/07/1950

avverso la sentenza del 09/10/2017 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. MAURO TEDINO, che ha concluso per il
rigetto (o comunque l’inammissibilità) del ricorso come da richiesta scritta e nota
spese depositate in udienza.

Data Udienza: 31/01/2018

50140/2017

RITENUTO IN FATTO

LI] sig. Carmine Morcone ricorre per l’annullamento della sentenza del
09/10/2017 della Corte di appello di Campobasso che, rigettando la sua
impugnazione (e quella del Procuratore generale), ha confermato la condanna
alla pena di 5.000 euro di multa (oltre statuizioni civili di condanna) inflitta, con

544-ter cod. pen., a lui ascritto perché, per crudeltà o comunque senza
necessità, aveva cagionato lesioni al cane di proprietà della sorella Maria
Carmela, esplodendo all’indirizzo dell’animale un colpo mediante il proprio fucile
ad aria compressa che lo aveva ferito alla zampa anteriore destra; fatto
commesso il 28/04/2010.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione della legge penale nella
individuazione della pena applicabile e deduce, al riguardo, che la Corte di
appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado senza avvedersi che il
minimo edittale della pena pecuniaria, cui i Giudici distrettuali avevano fatto
riferimento, era stato elevato in conseguenza di una legge sopravvenuta al fatto.
1.2.Con il secondo motivo, deducendone la natura “apparente”, eccepisce, ai
sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e/o
la manifesta illogicità della motivazione che non dà conto dell’effettivo risultato
probatorio dell’istruttoria dibattimentale, dei criteri di valutazione delle prove,
delle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili quelle contrarie.
1.3.Con il terzo motivo, deducendo il travisamento dei fatti, l’utilizzo di
materiale probatorio frutto di ‘invenzione’, la mancata valutazione di prove
contrarie decisive ai fini dell’assoluzione, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e),
cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della
motivazione.
1.4.Con il quarto motivo, deducendo l’insussistenza del fatto tipico,
eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o
l’erronea applicazione dell’art. 544-ter cod. pen.
1.5.Con il quarto ed il quinto motivo lamenta l’irragionevolezza del
trattamento sanzionatorio e chiede la riforma, in senso a lui favorevole, della
condanna alle statuizioni civili di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è infondato.

sentenza del 03/03/2014 del Tribunale di Campobasso, per il reato di cui all’art.

3.11 primo motivo è infondato.
3.1.11 reato è contestato come commesso nel mese di aprile dell’anno 2010.
All’epoca esso era punito con la reclusione da tre mesi a un anno o, in via
alternativa, con la multa da 3.000 a 15.000 euro. L’art. 3, comma 1, lett. b),
legge 4 novembre 2010, n. 201 ha modificato le pene elevando il massimo
edittale di quella detentiva fino a diciotto mesi di reclusione e innalzando il
minimo e il massimo edittale della pena pecuniaria rispettivamente a 5.000 e a

30.000 euro di multa.
3.2.11 Tribunale, vigente il precedente regime sanzionatorio, aveva
condannato l’imputato alla pena di 5.000 euro di multa, previa applicazione delle
circostanze attenuanti generiche. Contro questo capo della sentenza erano
insorti l’imputato ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di
Campobasso lamentando, il primo, la natura eccessiva della pena inflitta, il
secondo, la sua inadeguatezza rispetto alla oggettiva gravità del fatto.
3.3.La Corte di appello ha rigettato entrambi i gravami osservando, da un
lato, con riferimento a quello dell’imputato, che

«pur nelle connotazioni di

gravità ed efferatezza che contraddistingu[evano] la [sua] condotta»,

questi

era stato condannato al minimo della pena edittale pecuniaria, dall’altro, con
riferimento al gravame del PG, che in ogni caso la condanna era congrua in
considerazione della incensuratezza dell’imputato e della non allarmante
potenzialità offensiva dell’arma (un fucile ad aria compressa).
3.4.Ha dunque ragione il ricorrente quando afferma che il minimo della pena
pecuniaria applicabile al caso concreto era inferiore a 5.000 euro di multa e che
dunque la Corte di appello ha fatto un errato riferimento al minimo edittale,
tuttavia tale errore non si traduce nel vizio eccepito con il primo motivo perché in
alcun modo risulta che la Corte distrettuale avrebbe, se potuto, ridurre
ulteriormente la condanna inflitta in primo grado. Risulta piuttosto il contrario,
visto che i Giudici distrettuali hanno ritenuto complessivamente congruo il
trattamento sanzionatorio bilanciando la gravità del reato con il comportamento
tenuto dall’imputato prima e dopo il fatto.

4.Gli altri motivi sono inammissibili perché generici e, il secondo, il terzo e il
quarto, proposti anche per motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di
legittimità.
4.1.11 secondo, il terzo e il quarto motivo reiterano pressoché alla lettera i
corrispondenti motivi di appello dai quali mutuano gli inevitabili richiami al
contenuto delle prove. Emblematico, sul punto, il secondo motivo di ricorso il cui
oggetto effettivo è il provvedimento del «giudice di prime cure», mancando
ogni specifico riferimento alla sentenza della Corte di appello. Nel terzo motivo

2

L

sparisce, sul piano grafico, il riferimento alla sentenza di primo grado, sostituita
da quella della Corte di appello, ma nella sostanza il contenuto è identico, alla
lettera, a quello del secondo motivo di appello, al punto che il ricorrente
dimentica che il suo interlocutore, in questa fase, non è la Corte di appello, alla
quale espressamente si rivolge, ma la Corte di cassazione. Ha decisamente
natura fattuale l’unico argomento “nuovo” costituito dalla considerazione che il
fucile a piombini non potrebbe sparare due colpi in sequenza. Ciò, secondo il
ricorrente, contrasterebbe, sul piano logico, con il rinvenimento di due proiettili

rimasto immobile in attesa che l’autore del fatto caricasse il secondo colpo.
Orbene, che il cane fosse attinto da due pallini costituisce un postulato che
nemmeno la rubrica ipotizza e del quale nemmeno la Corte di appello dà conto.
Anche il quarto motivo reitera il corrispondente terzo motivo di appello e, ad
onta dell’eccepita inosservanza della legge penale, si fonda su una ricostruzione
dei fatti diversa da quella che risulta dalla lettura della sentenza impugnata. Gli
ultimi motivi ricalcano i corrispondenti motivi di appello, tant’è che lo stesso
ricorrente non tenta nemmeno di “incasellarli” in uno dei casi di ricorso
ammissibili ai sensi dell’art. 606, cod. proc. pen..

5.11 rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché di quelle sostenute nel grado dalla parte
civile, Morcone Maria Carmela, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rifusione, in favore della parte civile, Morcone Maria
Carmela, delle spese sostenute nel grado liquidate in complessivi C 3.500,00
oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 31/01/2018.

nella zampa del cane, non essendo possibile immaginare che l’animale fosse

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