Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3843 del 08/01/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3843 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BOLOGNA
nei confronti di:
SOULEYMANE DIALLO N. IL 28/09/1969
avverso la sentenza n. 1394/2014 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
07/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.; tk,t 4.3,4-&7. ;1-g-t’, 0 5(400,Ctiot‘E
che ha concluso per ,-/kx.
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Udito, per/làparte civile, 1’A-6
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Data Udienza: 08/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7.4.2014 il Tribunale di Bologna, a seguito di rito
abbreviato, ha riconosciuto SOULEMAIN DIALLO responsabile del reato
di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, condannandolo a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della

2.1.

erronea applicazione della legge penale con riferimento alla
determinazione della pena, nella specie, inflitta in misura inferiore ai
minimi legali.

2.2.

erronea applicazione della legge penale con riferimento all’aumento della
pena applicato per la continuazione che nella specie non avrebbe dovuto
essere ritenuta, trattandosi di condotte plurime di un unico reato.

2.3. mancanza di motivazione con riferimento alla esclusione della recidiva
reiterata infraquiquennale contestata essendo quella fornita dal giudice
una formula di mero stile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

1. Il primo motivo è fondato in quanto erroneamente la riduzione per il
rito ha comportato la diminuzione della pena di mesi otto e gg. quindici
di reclusione oltre la misura di un terzo previsto dal’art. 442 , comma 2,
cod. proc. pen., essendosi determinata quella finale di mesi quattro e
gg. dieci di reclusione, oltre la multa.
2. Il secondo motivo è fondato, versandosi nella specie di condotte
plurime – consistenti nella detenzione ed offerta in vendita in relazione
ad uno stesso quantitativo di stupefacente – di un unico reato.
3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto censura la valutazione in
fatto, considerate le connotazioni del caso concreto, condotta dal giudice
di merito.
4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla
determinazione della pena con rinvio alla Corte di appello di Bologna per
nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Repubblica presso il Tribunale di Bologna deducendo:

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della
pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di
Bologna.

Così deciso in Roma, 8.1.2015.

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