Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38427 del 27/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38427 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PESO SALVATORE N. IL 08/07/1969
avverso la sentenza n. 7598/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 27/03/2014

60

.

,

Premesso che con sentenza in data 6.11.2012 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la
sentenza del Tribunale di Imola con la quale DI PESO SALVATORE è stato condannato alla pena
complessiva di mesi tre di arresto per cinque violazioni al foglio di via obbligatorio, commesse
tra il 7.11.2007 e il 9.4.2008;

Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore, con il quale si chiede l’annullamento
della sentenza per difetto di motivazione, in quanto non sarebbe adeguata la giustificazione del

Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, poiché la Corte d’appello ha
confermato la pena inflitta dal primo giudice con motivazione adeguata e prendendo in
considerazione la personalità dell’imputato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con preclusione del
rilievo della prescrizione maturata nel frattempo e condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di
esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa
delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, indicata
nel dispositivo;

P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 27 marzo 2014
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

trattamento sanzionatorio;

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