Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38427 del 17/07/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38427 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
PETRE SIMON nato il 11/06/1999
OITA HAGI nato il 27/01/2000
avverso l’ordinanza del 19/04/2018 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida del fermo.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza depositata in data 20 aprile 2018 il GIP presso il Tribunale di Foggia
convalidava il fermo di Petre Simon ed Oita Hagi indagati dei delitti di ricettazione e resistenza
a pubblico ufficiale e disponeva contestualmente nei confronti dei medesimi la misura
cautelare degli arresti domiciliari.
1.2 Avverso detta ordinanza di convalida proponeva ricorso per cassazione il difensore degli
indagati deducendo la violazione dell’art. 391 comma settimo cod.proc.pen per essere stato
violato il termine di 48 ore entro il quale il giudice delle indagini preliminari deve disporre la

Data Udienza: 17/07/2018

convalida dalla data della richiesta formulata dal pubblico ministero, nel caso in esame
pervenuta il 17-4-2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
2.1 Ed infatti, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 391 comma settimo cod.proc.pen., il fermo
cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle 48 ore
successive al momento in cui il fermato è stato posto a disposizione del giudice. E poiché nel
caso in esame risulta che gli indagati sono stati messi a disposizione del giudice da parte del

il 19 aprile dello stesso mese.
Viceversa, l’udienza di convalida è stata legittimamente fissata per tale data (19-4-18), ma il
provvedimento, invece di essere emesso al termine della stessa, risulta riservato dal giudice e
depositato il giorno successivo 20 aprile, quando il citato termine, espressamente qualificato
come perentorio perché a pena di cessazione dell’efficacia del fermo, era ormai decorso.
2.2 La nullità della convalida non spiega effetti sulla disposta misura cautelare; e difatti va
ricordato come secondo l’orientamento di questa corte il provvedimento di convalida dell’arresto
e così anche del fermo e l’ordinanza con la quale viene disposta una misura cautelare
costituiscono due provvedimenti distinti, del tutto indipendenti ed autonomi tra loro, sicché
l’eventuale nullità dell’udienza di convalida non travolge anche l’ordinanza impositiva della
misura, quand’anche quest’ultima sia inserita nel corpo del medesimo documento (Sez. 3, n.
42074 del 16/10/2008, Rv. 241498).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento di convalida del fermo depositato in data 20 aprile 2018 nei confronti dei
ricorrenti.
Sentenza a motivazione semplificata.
Roma, 17 luglio 2018

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Dott Ig azio Pard

PM con la richiesta di convalida avanzata il 17 aprile, il provvedimento doveva intervenire entro

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