Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38425 del 05/07/2018
Penale Ord. Sez. 2 Num. 38425 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IMPERIALI LUCIANO
ha pronunciato la seguente
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sul ricorso proposto da:
BRUNETTI SANDRO N. IL 01/04/1948
avverso la sentenza n. 11612/2017 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/01/2018
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 05/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 24/1/2018 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del
Tribunale di Roma in data 18/5/2017 appellata da Brunetti Sandro, ha accolto la proposta
concordata tra le parti, rideterminando la pena inflitta al predetto in relazione al delitto di cui
all’art. 644 cod. pen. in anni tre èmesi uno di reclusione ed euro 8000,00 di multa
Avverso tale pronuncia propone ricorso per Cassazione il Brunetti, a mezzo del suo
difensore avv. Oreste Palmieri, chiedendo l’annullamento della sentenza per essere stato
domiciliari per raggiungere l’udienza.
Il ricorso è inammissibile per la sua genericità, che lo rende privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non solo non documenta, ma
nemmeno specifica quando sia stata richiesta l’autorizzazione all’allontanamento dal luogo
degli arresti domiciliari, quando e con quali modalità questa sarebbe stata emessa: in
definitiva, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto va condannate al pagamento delle spese del
procedimento e della somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 luglio 2018
omesso di notificare all’imputato l’ordinanza di autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti