Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38424 del 05/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 2 Num. 38424 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

0 0)P iiJAA/M
trzarttrA
sul ricorso proposto da:
MAGNONE FABIO N. IL 05/04/1978
avverso la sentenza n. 21640/2017 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 05/10/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
-lettelsentile-lc_conelusion4-€1.eLPG Dott.—

Udit i_difeftsor-Avv.;

Data Udienza: 05/07/2018

re

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ORDINANZA in data 5/10/2017 la settima sezione penale di questa Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di Magnone Fabio
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che in data 2/11/2016 aveva confermato,
con la sola esclusione della recidiva, la sentenza di primo grado che aveva lo aveva
riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.p.r. 309/90. Ha rilevato, infatti tale
ordinanza che la recidiva era stata testualmente esclusa dalla Corte di Appello, cosicché
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. pen. il
Magnone, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento in considerazione dell’errore
percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte, rilevando il ricorrente essergli stata erroneamente
riconosciuta la recidiva pur essendo estinto ex art. 445 comma 2 cod. proc. pen. il reato di cui
alla precedente pronuncia, sicché la censura non era volta all’eliminazione degli effetti della
recidiva sulla determinazione della pena, bensì al riconoscimento dell’incontestabilità ab origine
della stessa, per carenza dei presupposti che la legittimavano.
3. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti,
non essendo dedotta un’erronea percezione del contenuto di una deduzione difensiva da parte
della Corte, bensì contestazioni in ordine alla valutazione, da parte di questa, alla sussistenza o
meno dell’interesse del ricorrente a dedurre l’asserita insussistenza ab origine dei presupposti
per dichiarare una recidiva comunque esclusa dalla Corte di Appello.
Giova, infatti, ricordare che in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non
sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione
abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio,
come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U,
n. 18651 del 26/03/2015 – dep. 06/05/2015, Moroni, Rv. 263686)
4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara

inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto va condannata al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 5 luglio 2018

IL

P,r.n 2n1

difettava l’interesse del ricorrente all’impugnazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA