Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38423 del 05/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38423 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARMANDO GABRIELE N. IL 22/09/1995
avverso l’ordinanza n. 1548/2017 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
17/04/2018
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
H F1 LI 1 9P i
leatesentite le conclusioni del PG Dott. C2 PY

cg2-~
c

i„,e9

Uditi difrror Avv.;

Data Udienza: 05/07/2018

’ RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi, con ordinanza
del 17/4/2018, accogliendo parzialmente l’appello presentato dal pubblico ministero avverso
l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva rigettato la
richiesta di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti
di Armando Gabriele per la ricettazione di una chitarra elettrica semiacustica, ha disposto
l’applicazione nei confronti dell’indagato dell’obbligo della presentazione quotidiana alla P.G.
Il Tribunale non ha condiviso la valutazione del Giudice per le indagini preliminari secondo

quale la chitarra era stata ceduta, ed il padre di questo, Viziale Luigi, non poteva considerarsi
idoneo ad integrare gravi indizi della colpevolezza dell’indagato, rilevando che il primo aveva
avuto modo di memorizzare le fattezze del suo interlocutore, avendo anche avuto con questo
delle trattative, che il secondo aveva assistito all’incontro tra i due e che il riconoscimento
fotografico era stato svolto in modo serio e corretto. Sul piano cautelare, invece, il Tribunale
del riesame ha ritenuto la misura dell’obbligo della presentazione alla P.G. adeguata a
prevenire recidive specifiche.
2. Ricorre per cassazione l’Armando, a mezzo del suo difensore, deducendo il vizio di
motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fondati su un
riconoscimento fotografico la cui attendibilità .gi contesta, sulla base di argomentazioni anche di
dottrina in ordine al pericolo di suggestioni e mere sensazioni, oltre che di variabili emotive, e
rilevando anche che Varriale Luigi non avrebbe offerto alcuna descrizione del soggetto da
riconoscere prima di effettuare la ricognizione fotografica.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione di
legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Giova, infatti, preliminarmente ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte
delle ordinanze adottate dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale,
atteso che, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento
non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e
fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento
delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti
rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione
della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti
devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui
presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato, e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la
1

cui il riconoscimento fotografico dell’Armando effettuato da due persone, Viziale Matteo, al

congruità delle argomentazioffi rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146′
del 25/05/1995, Rv. 201840; sez. 6 n. 3529 del 12/11/1998, Rv. 212565; sez. 3 n. 40873 del
21/10/2010, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; sez. Feriale n. 47748 del
11/8/2014, Rv. 261400).
Nel caso in esame il provvedimento impugnato risponde pienamente ai requisiti richiesti,
in quanto senza incorrere in illogicità alcuna si è uniformato alla costante e condivisibile
giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di misure cautelari personali, l’individuazione
fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è

indipendentemente dall’accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla
metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell’art. 213 cod. proc. pen., perché
lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o
informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (Sez. 2, n. 6505 del
20/01/2015, Rv. 262599; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041), né l’individuazione
fotografica deve essere necessariamente preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della
persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di
persona (Sez. 1, n. 47937 del 09/11/2012, Rv. 253885; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Rv.
263302).
Conseguentemente, avendo l’ordinanza impugnata riconosciuto che la ricognizione
fotografica è stata espletata in maniera seria e corretta da due persone, la cui attendibilità si è
ritenuta riscontrata anche dal successivo attivarsi di Viziale Matteo, insieme alla fidanzata, per
restituire la chitarra al legittimo proprietario, il provvedimento deve ritenersi incensurabile in
sede di legittimità.
2. All’inammissibilita’ del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esecuzione cod. proc. pen.

elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA