Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38422 del 04/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38422 Anno 2013
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ANGELO SALVATORE N. IL 09/08/1981
avverso la sentenza n. 3147/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
A cx<7. che ha concluso per /('' r _ Data Udienza: 04/06/2013 Udito, per la parte civile, l' vv UditeiedifensorkAvv.i' Q 5 tt; ("L cocete 4 ar rt e....e_e_d.1 Ricorrente D'ANGELO Salvatore Ritenuto in fatto Con sentenza in data 10 ottobre 2011, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza 15 gennaio 2010 2009 con cui il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, dichiarò D'ANGELO Salvatore responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 186 / comma 2 lett. c) cod. strada, per aver 2007, in stato di ebbrezza alcoolica accertato tramite etilometro, in 1,24 gr/l. alla prima prova - ed in 1,47 gr/lt.,alla seconda, per l'effetto condannandolo, concesse le attenuanti generiche, alla pena di giorni VENTI di arresto ed euro 760,00 di ammenda; pena detentiva sostituita con quella pecuniaria della specie corrispondente e così in totale condannandolo alla pena di euro 1.000,00 di ammenda. Seguiva l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi due. Propone ricorso per cassazione l'imputato per tramite del difensore deducendo tre distinte censure, così riassunte. Con la prima si duole della violazione degli artt. 163 e 164 cod.pen. e del vizio della motivazione,in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente motivato dalla Corte distrettuale con argomentazioni inconferenti rispetto alla prognosi di astensione futura dalla commissione di altri reati. Con il secondo motivo lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 606 lett. c), d) ed e) codice di rito per avere la Corte d'appello,con argomentazioni apodittiche, confermato il diniego dell'acquisizione del libretto metrologico pertinente all'etilometro impiegato dalla P.G., obliterando altresì di fornire adeguata e concreta spiegazione in ordine alla utilizzabilità delle misurazioni del tasso etilemico nonostante nel relativo scontrino fosse riportata la dicitura " volume guidato l'autovettura tg. DE 254 WX , in Borgo San Dalmazzo il 2 febbraio insufficiente ". Con il terzo ed ultimo motivo deduce il ricorrente la violazione dell'art. 186, comma 9-bis cod. strada ed il vizio di omessa motivazione quanto al diniego di ammissione al lavoro di pubblica utilità ( richiesto con i motivi nuovi d'appello ) non gravando sull'imputato,contrariamente a quanto assunto dai Giudici d'appello, alcun onere di predisporre un programma operativo,come ribadito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. Conclude per l'annullamento della impugnata sentenza. Con motivi nuovi di impugnazione,depositati in cancelleria il 24 ottobre 2012 ex art. 611 cod. proc. pen. il difensore, ribadendo la fondatezza delle censure i z_ dedotte con il ricorso, aveva richiesto la trattazione del procedimento in pubblica udienza. Considerato in diritto Preliminarmente la Corte rileva d'uffiicio,ex art. 129 cod. proc. pen., che il reato commesso dall'imputato D'Angelo Salvatore il 3 febbraio 2007 è estinto per il compimento del termine massimo di prescrizione di anni cinque, alla data del 3 Né presenta il ricorso profili di inammissibilità ostativi al rilievo di siffatta causa estintiva del reato, come emerge dai motivi dedotti dalla ricorrente e riassunti in narrativa (cui si rinvia) in relazione alle argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Torino nell'impugnata sentenza. Con la proposta impugnazione si prospettano doglianze concernenti tematiche non solo relative a vizi motivazionali ma anche a vizi di erronea interpretazione od applicazione della legge penale in relazione sia all'applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena sia al riconoscimento della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità,in sintonia con l'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte. Deve ancora annotarsi che non ricorrono tuttavia elementi idonei a condurre alla declaratoria di proscioglimento dell'imputato a' sensi dell'art. 129 comma 2° codice di rito, atteso il doppio inequivoco riscontro dello stato di ebbrezza in cui versava il D'Angelo mentre era alla guida dell'autovettura, costituito dalle due misurazioni,sopracitate ed eseguite a mezzo dell'etilometro. Di tanto rende esaustiva ed incontestabile contezza la motivazione della sentenza impugnata. Giova rammentare che, con insegnamento costante e consolidato,questa Corte ha avuto reiteramente occasione di ribadire che " in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 cod.proc.pen. postula che gli elementi idonei ad febbraio 2012. Né constano in atti cause di sospensione di detto termine. escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue, pertanto, che nel giudizio di cassazione, qualora la motivazione del giudizio di merito dia contezza delle ragioni poste a fondamento dell'effettuato giudizio di responsabilità dell'imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito ". ( Sez. 6 n.48524/2003; Sez. 5 n.4233/2008; S.U. n.35390/2009). Non resta quindi che far luogo all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per detta causa. 2 7< PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione. Così deciso in Roma,lì 4 giugno 2013.

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