Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38421 del 27/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38421 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FUTIA DOMENICO N. IL 05/05/1947
avverso l’ordinanza n. 2034/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 18/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 27/03/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro
rigettava le istanze presentate da Domenico Futia, ai sensi dell’art. 147 cod. pen. e 47-ter
Ord. Pen..
Rilevava che il detenuto ha rifiutato l’intervento chirurgico di laparocele e che,
peraltro, allo stato, la patologia è sotto controllo.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del
dell’ordinanza impugnata. Lamenta che era rimasta inevasa la richiesta di consentire
l’accesso al carcere di un consulente medico di parte al fine di verificare quanto dichiarato
dal sanitario dell’istituto.
Pertanto, il tribunale si è limitato a recepire quanto indicato dal carcere, ignorando la
complessità delle patologie del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Deve essere ricordato che in tema di differimento facoltativo di una pena detentiva
ovvero di detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1 ter Ord. Pen. è necessario che le
patologie da cui è affetto il condannato siano di tale gravità da far apparire l’espiazione
della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27
Cost. e, comunque, non siano suscettibili di adeguate cure nello stato di detenzione,
operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente
curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 17947, 30/03/2004,
Vastante, rv. 228289).
Invero, nella specie l’ordinanza impugnata ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi di illogicità e
contraddizione, dando atto delle conclusioni delle relazioni sanitarie. A fronte di ciò il
ricorso, in parte aspecifico per mancanza di correlazione con la motivazione del
provvedimento impugnato, è manifestamente infondato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
difensore, il condannato che denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
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sì deciso, il 27 marzo 2014.
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