Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38421 del 05/07/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38421 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIULIGHER MAXIM N. IL 11/05/1983
avverso la sentenza n. 52/2016 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
18/05/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
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~sentite le conclusioni del PG Dott. P/4 — L
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Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 05/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/6/2016 questa Corte di Cassazione, sezione sesta, decidendo su
ricorso proposto dall’interessato, annullava la sentenza con la quale la Corte d’appello di
Venezia il 18 febbraio 2016 aveva dichiarato sussistenti le condizioni per accogliere la
domanda di estradizione proposta dalla Repubblica di Ucraina nei confronti di Maxim Diuligher,
in esecuzione del mandato di arresto provvisorio a fini estradizionali emesso in data 21
gennaio 2015 per il reato di traffico di stupefacenti ex artt. 305 e 307 cod. pen. ucraino. La

artt. 700-705, comma 1, cod. proc. pen. per l’asserita insussistenza del requisito dei gravi
indizi di colpevolezza, e riconosceva, invece, la fondatezza del motivo di ricorso inerente la
violazione di legge edidgra—motivazione riguardo al rispetto dei diritti fondamentali ex art. 705,
comma 2, lett. a) e c), cod. proc. pen., per non avere la Corte d’appello valutato l’eventualità
che il ricorrente, di nazionalità moldava ma di madre russa, ed egli stesso filo-russo, anche in
forza dell’attuale conflitto russo-ucraino potesse essere sottoposto, in sede di esecuzione della
pena, a trattamenti disumani e degradanti, ovvero a forme di lavoro forzato, come pure
avevano dato conto i rapporti annuali di organizzazioni come “Amnesty International” e
“Human Rights Watch”. La Corte evidenziava la necessità di valutare l’eventuale sussistenza di
tale rischio sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in
merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro richiedente e comprovanti la
presenza o meno di carenze sia sistemiche, o comunque generalizzate, sia limitate ad alcuni
gruppi di persone o a determinati centri di detenzione ed indicava come necessario oggetto di
motivato apprezzamento da parte della Corte distrettuale tutte le risultanze offerte da fonti
conoscitive qualificate, quali le decisioni giudiziarie internazionali, e in particolare quelle della
Corte EDU, le decisioni giudiziarie dello Stato membro richiedente, nonché le decisioni, le
relazioni e gli altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa, ovvero da quelli
appartenenti al sistema delle Nazioni Unite. Una volta accertata la sussistenza di un rischio
concreto di trattamento inumano o degradante, in conseguenza delle condizioni generali di
detenzione nello Stato richiedente, l’Autorità giudiziaria di esecuzione, anche attraverso il
ricorso allo strumento della richiesta di informazioni complementari a norma dell’art. 13 della
su citata Convenzione europea di estradizione del 1957, doveva svolgere un’indagine mirata,
volta cioè a stabilire se, nel caso concreto, l’interessato alla consegna sarebbe sottoposto, o
meno, ad un trattamento inumano o degradante.
Infine, si evidenziava la necessità di considerare il divieto di estradizione, ex art. 705,
comma secondo, cod. proc. pen., qualora il fatto per il quale l’estradando sia chiamato a
rispondere venga sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori
forzati, considerato che tale previsione contrasta con l’art. 4, comma 2, della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo – per il quale nessuno può essere costretto a compiere un lavoro
forzato od obbligatorio – con l’art. 5, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.,
1

Corte di Cassazione respingeva la deduzione difensiva relativa alla dedotta violazione degli

oltre che con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto in linea generale dalla disposizione di
cui all’art. 698, comma 1, cod. proc. pen.: conseguentemente, annullando la sentenza
impugnata, la Corte di Cassazione rinviava alla Corte territoriale anche per l’accertamento in
merito alla effettiva tipologia della sanzione applicabile ed ai criteri di scelta tra le diverse
possibili sanzioni.
2. Nel giudizio di rinvio la Corte di Appello di Venezia ha acquisito: a) un report delle
sentenze emanate dalla Corte EDU tra il 2005 ed il 2016 e riguardanti violazioni dell’art. 3
CEDU da parte dell’Ucriarl
‘ a, in particolare con riferimento a torture da parte delle forze

13 sentenze integrali Corte EDU degli anni 2015-2016 con riferimento a condizioni di
detenzione inadeguate, trattamenti disumani o degradanti; c) 11 sentenze integrali della Corte
EDU degli anni 2015-2016 con riferimento a maltrattamenti durante operazioni di polizia o
interrogatori; d) Report 2015-2016 di Amnesty International riguardante torture e
maltrattamenti in Ucraina; d) Report dell’ONU dal novembre 2015 al febbraio 2016 sulla
condizione in Ucraina; e) Codice penale ucraino tradotto in inglese.
Con ordinanza in data 14/11/2016, quindi, la Corte territoriale ha rivolto alle Autorità
Ucraine richiesta di informazioni in ordine: alle condizioni di detenzione preventiva alle quali
sarà sottoposto l’interessato; alla durata massima della carcerazione preventiva; alle modalità
dell’eventuale lavoro obbligatorio in esecuzione pena; all’istituto carcerario di destinazione; allo
spazio intrannurario minimo riservato; alle condizioni igieniche e di salubrità dell’alloggio;
all’esistenza ed attuabilità di meccanismi di controllo nazionali ed internazionali sulle condizioni
di detenzione. Ricevuta la risposta inviata dall’Ufficio del Procuratore Generale dell’Ucrran’ a, con
sentenza in data 18/5/2017 la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le
condizioni per accogliere la domanda di estradizione proposta nei confronti del Diuligher.
3. Anche avverso questa decisione è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore
dell’interessato, Avv. Vittorio Manfio, che ha dedotto i seguenti motivi di doglianza:
3.1. Violazione di legge per essere meramente apparenti le motivazioni del provvedimento
impugnato, che si assume aver riportato le fonti acquisite, senza però operare poi una
valutazione critica di queste, che non avevano dato rassicurazioni in ordine all’etnia russa del
Diuligher e si erano riservate di dare le richieste indicazioni in ordine al luogo di detenzione
all’esito della condanna definitiva.
3.2. Vizio di motivazione e violazione dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen. per non aver
valutato la Corte territoriale, come richiesto da questa Corte di Cassazione, il rischio di
condizioni di detenzione disumane o degradanti in considerazione dell’etnia russa, atteso anche
che si riferisce essere stato documentato che UhaH-D-i–esentato il 21/2/2015 istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato nei confronti della Moldavia. Ha dedotto a tal proposito
il ricorrente che l’Autorità ucraina avrebbe fornito risposte solo parziale alle richieste della
Corte veneta, atteso che queste non riguardavano in alcun modo i detenuti di nazionalità russa
– nazionalità che non sarebbe in alcun modo considerata nella sentenza, pur riconoscendosi un
2

dell’ordine e condizioni di detenzione degradanti sia in fase cautelare che in fase esecutiva; b)

”pericolo generico” di trattamenti degradanti – essendosi limitate tali informazioni ad
assicurare il rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo,
elencando i riferimenti normativi del proprio ordinamento. La motivazione del provvedimento
impugnato sarebbe, pertanto, contraddittoria, laddove da un lato riferisce di violazioni di diritti
dei detenuti nella fase dell’accertamento delle loro responsabilità e, dall’altro, non considera
che nel caso in esame si tratta proprio di un procedimento volto ad accertare la responsabilità
dell’estradando.
3.3. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, è stata dedotta la violazione dell’art. 705 lett. a)

dell’attuale conflitto russo-ucraino, essendo il ricorrente filo-russo e figlio di madre russa e
quindi in pericolo di essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti

WIliwritente,

pericolo escluso dalla sentenza impugnata invocando una pronuncia di questa Corte in data
8/4/2014, nel periodo prebellico, senza considerare le sentenze di condanna dell’Ucraina nel
periodo successivo 2015-2016 per violazione dell’art. 3 della Carta EDU. Si contesta che la
Corte territoriale non abbia valutato ogni elemento utile in tal senso, sia andata di contrario
avviso a quanto ritenuto da questa Corte, proprio con riferimento ad un’estradizone per
l’Ucraina, con sentenza sez. 6 n. 53741 del 17/11/2016, con riferimento alle fonti di Amnesty
International più aggiornate.

RITENUTO IN DIRMO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, in considerazione dei profili di contraddittorietà della
motivazione della sentenza impugnata, che non risulta essersi del tutto uniformata, nel giudizio
di rinvio, alle indicazioni formulate da questa Corte con la sentenza del 28/6/2016.
2.

Questa, infatti, anche in considerazione dell’attuale conflitto russo-ucraino, aveva

prescritto di valutare la sussistenza del pericolo concreto che il ricorrente, soprattutto perché di
nazionalità moldava ma di madre russa, ed egli stesso filo-russo, potesse essere sottoposto in
sede di esecuzione della pena a trattamenti disumani e degradanti, ovvero a forme di lavoro
forzato, anche alla luce delle indicazioni emergenti dai rapporti di organizzazioni come
“Amnesty International” e “Human Rights Watch”, ed aveva indicato come necessario oggetto
di motivato apprezzamento da parte della Corte distrettuale tutte le risultanze offerte da fonti
conoscitive qualificate, quali le decisioni giudiziarie internazionali, e in particolare quelle della
Corte EDU, le decisioni giudiziarie dello Stato membro richiedente, nonché le decisioni, le
relazioni e gli altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa, ovvero da quelli
appartenenti al sistema delle Nazioni Unite. Una volta accertata la sussistenza di un rischio
concreto di trattamento inumano o degradante, in conseguenza delle condizioni generali di
detenzione nello Stato, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare, poi, sulla base di

3

I

e c) cod. proc. pen. relativamente alle condizioni per rifiutare l’estradizione, in forza

un’indagine mirata, se l’interessato alla consegna sarebbe stato sottoposto ad un simile
trattamento.
Tali valutazioni, invece, non risultano espresse in maniera coerente nella sentenza
impugnata, alla luce degli elementi indicati nella sentenza di questa Corte, atteso che la Corte
territoriale, pur avendo dato atto che le pronunce della C.E.D.U. riguardanti l’Ucraina acquisite
evidenziavano “un rischio generico” legato alle condizioni di sovraffollamento carcerario o di
scarso interesse alle condizioni di salute dei detenuti e, in particolare, alla violazione dei diritti
dei detenuti nelle fasi dell’accertamento della loro responsabilità penale, essendo state

disumano e degradante dell’interessato senza valutare, in primo luogo, che il Diuligher deve
essere ancora giudicato e, conseguentemente, senza valutare se possa essere sottoposto ai
metodi di violenza finalizzati all’accertamento della sua responsabilità evidenziati nelle
sentenze della CEDU (tra le quali Pomiliyako V. Ucraina sez. 5 del 3/3/2016, pur menzionata
nella sentenza impugnata).
Come richiesto da questa Corte ai fini dell’apprezzamento della concretezza di tale rischio,
invece, la valutazione doveva fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi ed
opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato
richiedente e comprovanti la presenza di carenze sia sistemiche, o comunque generalizzate, sia
limitate ad alcuni gruppi di persone o a determinati centri di detenzione (Sez. 6, n. 23277 del
01/06/2016, Barbu). A tal fine, si era ricordata la necessità che costituiscano oggetto di
motivato apprezzamento tutte le risultanze offerte da fonti conoscitive qualificate, come le
decisioni giudiziarie internazionali, i documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa e
da quelli appartenenti al sistema delle Nazioni Unite e, in tale ottica, la sentenza di
annullamento del precedente provvedimento, emessa dalla sezione sesta il 28/6/2016, aveva
espressamente richiesto di valutare anche le risultanze dei rapporti di organizzazioni come
“Amnesty International”.
Pur avendo la Corte territoriale richiesto alle Autorità Ucraine ogni informazione necessaria
anche “con specifico riferimento all’etnia russa di appartenenza” del ricorrente, invece, il
provvedimento impugnato non ha in alcun modo specificato l’incidenza o meno, ai fini della
valutazione del predetto rischio, della particolare condizione del Diuligher, filo-russo di
nazionalità moldava e di madre russa, anche alla luce dell’attuale conflitto russo-ucraino: al
contrario, la sentenza impugnata ha riconosciuto che “le pronunce della CEDU che riguardano
l’Ucraina hanno dato conto del pericolo del rischio legato alle condizioni di detenzione nelle
carceri ed alla violazione dei diritti dei detenuti nella fase di accertamento delle responsabilità”,
adducendo però che le stesse pronunce non avrebbero evidenziato un rischio specifico di
discriminazioni giudiziarie o carcerarie legate alla nazionalità e suffragando tale assunto con
l’affermazione di questa Corte di Cassazione (sez. 6, n. 699 del 08/04/2014) secondo cui da
talune condanne non poteva desumersi l’insufficienza ed inadeguatezza dell’intero sistema
carcerario ucraino a garantire i diritti fondamentali dei detenuti.
4

segnalate perfino confessioni estorte, è giunta ad escludere un rischio concreto di trattamento

Come fondatamente rilevato nel ricorso, però, si tratta di una valutazione espressa da
questa Corte in periodo prebellico, mentre la sentenza impugnata non esprime alcuna
valutazione degli elementi addotti con riferimento ai rapporti – pur menzionati nella sentenza
di annullamento con rinvio del 28/6/2016 – provenienti da associazioni non governative, quali
Amnesty International, The Un Refugee Agency ed organismi internazionali e convenzionali
come il Commissariato per i diritti umani del Consiglio di Europa: si tratta di elementi che,
come riconosciuto anche nella pronuncia di questa Corte di cassazione, sez. 6, n. 53741 del
17/11/2016, risultano confermare la costante e sistematica violazione dei diritti umani in

torture e trattamenti inumani, specie nelle strutture di detenzione per i detenuti in fase
cautelare, anche in ragione del conflitto armato non ancora pacificato. Ha ricordato tale
pronuncia, in particolare, che dal report del Commissario per i diritti umani del Consiglio di
Europa, relativo alla situazione in Ucraina dal 16 novembre 2015 al 15 febbraio 2016, risultano
ancora riscontrate condizioni di detenzioni illegali negli istituti penitenziari nei territori
controllati dai gruppi armati, condizioni sanitarie assolutamente inadeguate e frequenti abusi
anche psichici come misure disciplinari, e che analoghe violazioni dei diritti umani risultano dal
report di Amnesty International del 2015 e dal report del settembre 2015 dell’UNHCR (Ufficio
dei Rifugiati delle Nazioni unite).
Il provvedimento, impugnato, invece, nell’evidenziare che le pronunce della CEDU
esaminate non evidenzierebbero specificità di rischi con riferimento all’etnia degli interessati, e
nel richiamare una pronuncia di questa Corte antecedente al conflitto armato, non si è in alcun
modo confrontata con tali elementi, pur allegati dal ricorrente, né con l’allegazione di
un’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato presentata dal Diuligher all’Italia in data
21/2/2015 nei confronti della Moldavia, epoca indicata come non sospetta.
3.

Nessun vizio motivazionale può riconoscersi, invece, in ordine al riconoscimento

dell’insussistenza di un concreto pericolo che il Diuligher possa essere sottoposto a lavori
forzati, pericolo che è stato escluso sul rilievo che, alla luce della documentazione trasmessa
dallo Stato richiedente, i detenuti vengono coinvolti in lavori retribuiti, di regola, nelle
fabbriche o in imprese di proprietà del governo con contratti di lavoro a tempo determinato
conclusi tra gli stessi detenuti e la colonia penitenziale, a condizione di garantire loro una
custodia ed un isolamento adeguati: la Corte territoriale, senza incorrere in vizi logici, ha
riconosciuto che le pene dei lavori pubblici e dei lavori correzionali previsti dal codice penale
ucraino non possono essere ricondotti nella nozione di lavori forzati e non presentano modalità
lesive della dignità umana, vietate dall’art. 4 CEDU e dall’art. 698 comma 1 cod. proc. pen.,
così come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (sez. 6, n. 28714
del 12/07/2012).
4. Sulla base delle considerazioni dinanzi espresse, pertanto, limitatamente ai profili critici
sopra evidenziati al par. 2, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per

5

Ucraina, con casi di illegittima ed arbitraria detenzione, di detenzione in luoghi segreti e di

un nuovo giudizio che dovrà porre rimedio ai vizi riscontrati confrontandosi con le circostanze
dinanzi indicate.

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte
d’appello di Venezia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att., cod. proc. pen.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 luglio 2018

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