Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38420 del 17/07/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38420 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trento
nel procedimento a carico di:
AMELLASH Woldesillasie Vicar, nato in Eritrea il 14/03/1980

avverso la sentenza emessa il 23/01/2017 dal Tribunale di Trento
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito il difensore dell’imputato, avv. Roberto Martire, che ha concluso per il rigetto
del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/01/2017, il Tribunale di Trento ha condannato
l’AMELLASH, con rito abbreviato, alla pena di giustizia in relazione del delitto di
danneggiamento aggravato a lui ascritto.
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trento,
proponendo appello. Si lamenta l’omessa motivazione sull’aggravante ex art. 61
n. 1 cod. pen., e l’erronea concessione della sospensione condizionale della pena,

Data Udienza: 17/07/2018

non essendovi prova dell’avvenuto risarcimento del danno; si sollecita, in
subordine, la riapertura dell’istruttoria “per poter richiedere all’imputato Se voglia
acconsentire alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività”,
e se abbia risarcito il danno.
L’impugnazione è stata trasmessa a questa Corte a seguito della qualificazione
della stessa come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod.
proc. pen.

1. L’impugnazione proposta dal Procuratore Generale, qualificata come ricorso
per cassazione dalla Corte d’Appello – la condanna era stata emessa con rito
abbreviato (cfr. art. 443, comma 3, cod. proc. pen.) — è parzialmente fondata.
2. Per ciò che riguarda il primo motivo, ritiene il Collegio che il Tribunale non
abbia affatto tenuto conto dell’aggravante ex art. 61 n. 1: a differenza che per
l’altra aggravante contestata (art. 625 n. 7 cod. pen.), infatti, nessun richiamo di
alcun tipo è contenuto nell’intero corpo motivazionale, né vi è il minimo cenno,
anche nella parte dedicata al calcolo della pena, ad un aumento conseguente alla
sua applicazione.
3. Fondato è invece il secondo motivo. La sospensione condizionale della pena
è stata concessa senza alcuna motivazione nonostante tale beneficio, ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen.,siq subordinato all’eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non
retribuita in favore della collettività cui l’imputato non si opponga. L’assoluta
assenza di motivazione impedisce di comprendere se la sospensione sia stata
concessa illegittimamente, ovvero se l’imputato abbia risarcito il danno senza che
se ne sia dato atto in sentenza: si impone l’annullamento della sentenza, in parte
qua, con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo giudizio sul punto, risultando
ovviamente assorbite le ulteriori richieste formulate in via subordinata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sospensione
condizionale della pena e rinvia al Tribunale di Trento per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 17 luglio 2018

CONSIDERATO IN DIRITTO

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