Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3842 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3842 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KHALIFA MEFTAH N. IL 08/10/1972
avverso la sentenza n. 4780/2009 TRIBUNALE di GENOVA, del
22/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 09/10/2013
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Genova riteneva l’imputato responsabile per il reato di cui all’ art.
116 c. 13 e 18 c.d.s.;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione, deducendo
l’eccessiva asprezza del trattamento sanzionatorio;
– Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, poiché dal dispositivo
letto in udienza si evince che il trattamento sanzionatorio è stato contenuto comminando la
– ritenuto che ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9/10/2013
Il Con igliere Est.
Il Presidente
sola pena pecuniaria;