Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38418 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38418 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPELLI MAURO N. IL 27/04/1965
avverso la sentenza n. 14/2010 TRIBUNALE di IMPERIA, del
17/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

1°/

flACA 11

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/05/2013

-1- Capelli Mauro è stato tratto a giudizio davanti al Giudice di Pace di Imperia per
rispondere del reato di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di De Salvo Fabio.
Secondo l’accusa, l’imputato, nel percorrere, alla guida della propria auto “Honda crv”, la
via argine sinistro di Imperia, giunto nei pressi dell’intersezione stradale con via Ponte
Vecchio e via Vittorio Veneto, per colpa generica e specifica, quest’ultima individuata nella
violazione dell’art. 146 co. 2 del codice della strada, avendo oltrepassato la striscia
longitudinale continua che delimitava le due corsie, ed avendo quindi invaso quella a lui
opposta, era andata a scontrarsi con il motoveicolo “Aprilia Petaso” condotto dal De Salvo
che procedeva nell’opposto senso di marcia.
Il consulente tecnico incaricato di accertare le cause del sinistro e le relative responsabilità,
ha sostenuto: a) che lo scontro era avvenuto tra la ruota anteriore della moto e la parte
interna della ruota anteriore sinistra dell’auto dell’imputato, dopo che la moto, dopo un
tentativo di frenata, si era abbattuta sul fianco destro; b) che al momento dell’urto l’auto, che
stava per immettersi in una strada laterale, era pressoché ferma con la ruota anteriore sulla
linea di mezzeria ed invadeva l’opposta corsia per pochi centimetri; c) che il motociclista,
evidentemente temendo che l’automobilista eseguisse la manovra di svolta a sinistra senza
dargli la precedenza, aveva posto in essere un’azione frenante che gli aveva fatto perdere il
controllo della moto che, abbattutasi sul fianco destro, era andata ad urtare contro la ruota
anteriore sinistra dell’auto “Honda”.

Ritenuto in fatto.

-2- Con sentenza dell’ 8 giugno 2010, il giudice di pace, richiamate le valutazioni ed i
pareri espressi dal consulente, rilevato che al momento dell’impatto l’auto del Capelli si
trovava nella sua corsia di marcia, ha attribuito l’esclusiva responsabilità del sinistro al De/W
Salvo ed ha quindi assolto l’imputato per non avere commesso il fatto.
-3- Su appello proposto dalla parte civile, il Tribunale di Imperia, con sentenza del 17
maggio 2012, ha dichiarato Capelli Mauro responsabile dell’incidente e lo ha condannato al
risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore del De Salvo, al quale ha
assegnato una provvisionale di 10.000,00 euro.
4- Avverso detta sentenza propone ricorso il Capelli, che deduce:
a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata e travisamento della prova, laddove il
tribunale ha ritenuto che l’urto fosse avvenuto all’interno della corsia di marcia della moto,
laddove in sede di consulenza tecnica era stato accertato che al momento dell’urto l’auto si
trovava con la ruota anteriore sulla linea di mezzeria ed aveva invaso l’opposta corsia solo di
pochi centimetri. Il tribunale avrebbe quindi travisato le risultanze probatorie;
b) Violazione degli art. 40,41 e 42 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di asserita
sussistenza del nesso di causalità tra la condotta contestata al Capelli e l’evento
determinatosi; lo scontro, si sostiene nel ricorso, sarebbe stato provocato dalla condotta del
motociclista, che era andato ad urtare l’auto “Honda” quasi ferma ed in avvicinamento al
punto di svolta, peraltro consentita.
Considerato in diritto.
I motivi di ricorso proposti, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati,
ai limiti dell’inammissibilità.

z

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.

-1- Il giudice del gravame, dopo avere ricostruito l’incidente in termini del tutto in sintonia
con gli elementi probatori acquisiti, è legittimamente pervenuto ad una sentenza di condanna
che non presta il fianco a nessuna delle critiche formulate dal ricorrente.
Lo stesso giudice, invero, correttamente richiamando le considerazioni svolte dal tecnico
incaricato di ricostruire le modalità dell’incidente e le relative responsabilità, ha rilevato che
l’urto tra i due mezzi era avvenuto all’interno della corsia di marcia della moto, specificando
che tale conclusione era attestata dalla traccia di frenata lasciata dalla stessa, ben all’interno
della corsia di pertinenza, a circa 50 centimetri dalla linea di mezzeria. Detta traccia, il punto
d’urto tra i due veicoli, individuato, quanto all’auto, nella parte interna della ruota anteriore
sinistra, e la posizione di quiete della stessa auto, chiaramente descritta e riprodotta nella
relazione peritale (allegata al ricorso) sono stati giustamente valorizzati dal giudice del
merito e ritenuti prove inequivocabili del fatto che era stata l’auto ad inserirsi all’interno
dell’opposta corsia di marcia, sia pure per pochi centimetri, ed a costringere il De Salvo, che
procedeva lungo la propria corsia, sebbene non tenendo strettamente la destra, ad eseguire
una violenta frenata che gli ha fatto perdere il controllo della moto che, abbattutasi su un
fianco, era andata ad impattare contro la ruota dell’auto del Capelli.
Vane sono, quindi, le difese dell’imputato, laddove evidenzia che l’auto di cui egli era alla
guida era ferma al momento dell’urto ed aveva superato solo di pochi centimetri la linea di
demarcazione delle due corsie. Pochi o molti che fossero, invero, quei centimetri, certo è che
l’auto era, seppure di poco, al di là della linea di mezzeria, in posizione che chiaramente
indicava l’intenzione di eseguire una svolta a sinistra, e che la ruota sinistra, contro la cui
parte interna è andata ad impattare la moto del De Salvo, si trovava su detta linea,
leggermente sporgente dalla stessa (come evidenziato dalla riproduzione delle posizioni di
quiete dei veicoli , allegata alla perizia) e leggermente deviata verso sinistra, e dunque in
posizione non corretta.
Ciò che ancor più rileva, peraltro, è che l’imputato stava eseguendo, al momento
dell’incidente, una manovra chiaramente vietata e che interferiva con la marcia della moto,
poiché si stava apprestando a svoltare a sinistra malgrado la presenza della linea continua di
demarcazione delle due corsie, che non consentiva una tale manovra, e malgrado
l’avvicinarsi della moto. La stessa già citata riproduzione che, come già rilevato, pone l’auto
dell’imputato nella posizione inequivocabile di chi si accinge, nell’immediato, ad eseguire
una svolta a sinistra, smentisce l’affermazione del ricorrente, secondo cui la manovra di
svolta non era ancora iniziata poiché si trovava solo in avvicinamento al punto di svolta
consentito, poco distante.
Il fatto, poi, che il motociclista si sia spaventato alla vista della manovra, pur solo iniziata,
dell’auto ed abbia perso il controllo della moto a seguito di un vigoroso tentativo di frenata,
non vale ad addossare sullo stesso la responsabilità dell’incidente, originato dalla condotta
vietata ed imprudente del Capelli.
In definitiva, la sentenza impugnata, coerente sotto il profilo motivazionale e rispettosa
delle norme di riferimento, non presenta alcuno dei vizi dedotti, di guisa che il ricorso deve
essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

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