Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38416 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38416 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRARO SALVATORE N. IL 30/01/1975
avverso la sentenza n. 499/2012 TRIBUNALE di FOGGIA, del
16/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 34
che ha concluso per
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Udito, per la parte ivile, l’Avv
Uditi difenss Avv.

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Data Udienza: 14/05/2013

Ritenuto in fatto.
Ferraro Salvatore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia, del 16 aprile 2012, resa nelle forme del rito abbreviato, che lo ha ritenuto colpevole
del reato di guida senza patente, revocata con decreto del Prefetto di Foggia, e lo ha
condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda.
Deduce il ricorrente il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla
mancata concessione dei benefici di legge e, pare di capire, anche in punto di affermazione
della responsabilità.

Il ricorso è infondato.
Quanto ai benefici di legge, se è vero che il tribunale nulla ha osservato in ordine alla
subordinata richiesta di concessione avanzata dall’imputato, è altresì vero che la condizione
dello stesso, di recidivo specifico reiterato infraquinquermale, non lasciava e non lascia certo
spazi per un accoglimento della richiesta. Lo stesso ricorrente, d’altra parte, neanche indica
le ragioni per le quali, malgrado detti precedenti, i benefici richiesti avrebbero dovuto esser
concessi.
Quanto al punto concernente la responsabilità, ove voglia intendersi censurata con il
generico e vago atto di ricorso, essa deve ritenersi giustamente affermata dal giudice del
merito, essendo stato il Ferraro riconosciuto da agenti di PG alla guida di un’auto “Lancia
Y”, benché privo di patente, in precedenza revocata con decreto prefettizio.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.

Considerato in diritto.

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