Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38415 del 17/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 38415 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giglio Ciro, nato a Castellammare di Stabia il 01/01/1946

avverso l’ordinanza del 13/09/2017 della Corte di Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 settembre 2017 la Corte di Appello di Napoli, quale
Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di Ciro Giglio di revocare, a
seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-

bis d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la sentenza del 13 gennaio 2010 della Corte
napoletana, irrevocabile il 13 novembre 2014.
In specie il richiedente era stato infatti condannato alla pena di anni due
mesi uno di reclusione ed euro 220 di multa, con rimessione in pristino dei

Data Udienza: 17/05/2018

luoghi, per detta riconosciuta fattispecie, nonché per il reato di cui all’art. 349,
comma 2, cod. pen..
In ragione di ciò, secondo il richiedente doveva essere dichiarata la
prescrizione del reato, ormai contravvenzionale ab origine come gli altri reati per
i quali era parimenti intervenuta all’epoca la causa estintiva, oppure andava
rideterminato il trattamento sanzionatorio, con revoca degli ordini di demolizione
e di rimessione in pristino.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto l’intervenuta ed arbitraria
ricostruzione del giudizio di merito, laddove in sede esecutiva erano state
ascritte al ricorrente altresì condotte estranee alla contestazione giudiziale
siccome avvenuta. Al contrario, la sentenza di condanna riguardava solamente
l’abusivo ampliamento della struttura da 500 a 640 metri quadrati, non anche
ulteriori pregresse edificazioni l come invece aveva appunto ritenuto la Corte
territoriale quale Giudice dell’esecuzione, esorbitando dalle proprie competenze.
2.2. Col secondo motivo, altresì invocando un recente insegnamento di
questa Corte e deducendo sempre violazione di legge in relazione alla condanna
a suo tempo inflitta per la violazione paesaggistica, sarebbe stato necessario
procedere alla valutazione dell’effetto estintivo del tempo trascorso proprio in
relazione al tempo di accertamento del fatto reato, non più rientrante tra i delitti
dopo la pronuncia della Corte costituzionale.
Secondo il ricorrente la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.
181, comma 1-bis cit. travolgeva la norma sin dalla nascita, tanto più che
all’epoca della decisione sussisteva una già maturata causa di estinzione del
reato a norma dell’art. 157 cod. pen..
In forza di ciò il provvedimento della Corte territoriale andava annullato, con
la conseguenza che la norma doveva essere considerata ab origine di natura
contravvenzionale, e con la conseguente eliminazione di ogni suo effetto non
esaurito.
2.3. Col terzo motivo è stata quindi richiesta la rideterminazione della pena
in conseguenza dell’illegalità sopravvenuta della pena precedentemente inflitta.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
4.1. Vero è, in primo luogo, che in tema di esecuzione della pena e delle
misure di sicurezza reali, il giudice è tenuto ad interpretare il giudicato e a
renderne esplicito il contenuto ed i limiti ricavando dalla decisione irrevocabile

2

tre motivi di impugnazione.

tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari ai fini
dell’accoglimento o meno dell’istanza (da ult. Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016,
Violino e altro, Rv. 266624).
4.1.1. Ciò premesso, in proposito la Corte territoriale, quale Giudice
dell’esecuzione, ha inteso dare conto che l’avvenuta prosecuzione dei lavori
abusivi nell’immobile aveva provocato il passaggio da 500 metri quadri coperti ai
640 metri quadrati coperti esistenti alla data dell’accertamento del 7 luglio 2005,
e che pertanto la struttura abusiva di 640 metri quadrati coperti realizzava un

moltiplicando l’area di 640 metri quadrati per un’altezza media minima di tre
metri, cui andavano aggiunti i volumi della vasca incassata per ulteriori 182
metri quadri). In tal modo vi era stato un ampliamento di volumi preesistenti
(struttura alberghiera) superiore a 750 metri quadri, e comunque una nuova
costruzione (corpo di fabbrica separato) con una volumetria superiore ai mille
metri cubi, in tal modo estranee all’intervento della Corte costituzionale

(v.

in fra).
4.1.2. Al riguardo, va ricordato che con sentenza n. 56 dell’il. gennaio 2016
la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181,
comma 1-bis del d.lgs. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico
con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei
lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142
ed».
In altri termini, l’art. 181 cit. deve intendersi così riformulato, quanto
naturalmente al comma 1 e al comma 1-bis: “1. Chiunque, senza la prescritta
autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni
paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380. 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni
qualora i lavori di cui al comma 1: … abbiano comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a
settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.
4.1.3. Del pari, quanto all’esegesi della sentenza di cognizione, le modifiche
volumetriche del fabbricato, che determinano l’ampliamento all’esterno della
sagoma preesistente, qualificano l’intervento non come ristrutturazione edilizia,
ma come “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), n. 1, d.P.R.
n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 38632 del 31/05/2017, Molari, Rv. 270826).

3

nuovo corpo di fabbrica con volume superiore ai 1000 metri cubi (così

4.1.4. Il provvedimento impugnato ha invece trattato indifferentemente
ampliamento e nuova costruzione, sovrapponendo e non distinguendo le ipotesi,
da un lato intendendo un ampliamento di volumi preesistenti, e dall’altra facendo
“comunque” riferimento ad una nuova costruzione, somministrando dati numerici
e aspetti fattuali oggettivamente distinti. In entrambi i casi, comunque, il Giudice
dell’esecuzione ha eseguito i conteggi delle volumetrie – penalmente rilevanti
alla stregua del richiamato intervento del Giudice delle leggi – sulla base della
metratura di 640 metri quadri e non sulla differenza di 140, quale risultante dalla

640.
4.1.5. Infine il provvedimento impugnato ha inteso comunque precisare che,
anche nell’ipotesi di applicabilità delle ritenute e rivendicate fattispecie
contravvenzionali, ciò non rendeva l’istanza meritevole di accoglimento.
4.2. L’argomento è infondato, rendendo peraltro necessario un nuovo esame
dell’intera vicenda processuale, alla stregua anche dei precedenti rilievi in ordine
alle sottolineate criticità del provvedimento impugnato.
4.2.1. Questa Corte ha invero recentemente affermato che, in tema di
esecuzione, il giudice, adito con istanza di revoca della sentenza definitiva di
condanna a seguito della sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità
dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, deve dichiarare l’estinzione per
prescrizione del reato oggetto della predetta sentenza, riqualificato come
contravvenzione, ai sensi del comma primo della norma citata, qualora la
prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e fatti salvi
i rapporti ormai esauriti (Sez. 3, n. 52438 del 11/07/2017, Scamardella, Rv.
271879; Sez. 3, n. 38691 del 11/07/2017, Giordano, Rv. 271301).
D’altronde, e nel medesimo senso, può essere infine ricordato che la
formazione progressiva del giudicato, connessa all’annullamento con rinvio
disposto ai soli fini della rideterminazione della pena, non preclude la possibilità
di far valere, o di rilevare di ufficio – nel successivo giudizio di cassazione in cui
sia impugnata la sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio – l’estinzione del
reato per prescrizione maturata prima della pronuncia di annullamento, in
conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
incriminatrice contestata, che abbia determinato la modifica del regime
sanzionatorio in senso più favorevole all’imputato (Sez. 4, n. 12640 del
06/02/2018, Gravagno, Rv. 272244).
4.2.2. Mentre infatti l’applicazione della sopravvenuta legge penale più
favorevole, che attiene alla vigenza normativa, trova un limite invalicabile nella
sentenza irrevocabile, ciò non può valere per la sopravvenuta declaratoria di
illegittimità costituzionale, che concerne il diverso fenomeno della invalidità. La
norma costituzionalmente illegittima viene espunta dall’ordinamento proprio
4

contestazione relativa al passaggio indebito tra 500 metri quadri e, appunto,

perché affetta da una invalidità originaria. Ciò impone e giustifica la proiezione
“retroattiva”, sugli effetti ancora in corso di rapporti giuridici pregressi, già da
essa disciplinati, della intervenuta pronuncia di incostituzionalità, la quale
certifica la definitiva uscita dall’ordinamento di una norma geneticamente
invalida. Una norma inidonea a fondare atti giuridicamente validi, per cui tutti gli
effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna fondata, sia
pure parzialmente, sulla norma dichiarata incostituzionale, devono essere rimossi
dall’universo giuridico, ovviamente nei limiti in cui ciò sia possibile, non potendo

(cfr. amplius, Sez. 3 n. 38691 cit.).
5. Alla stregua di quanto richiamato, pertanto, e tenuto altresì conto
dell’intervenuta condanna dell’odierno ricorrente per più reati, l’ordinanza
impugnata, che si era diversamente determinata rigettando la richiesta di revoca
della decisione di merito anche sotto il profilo di un differente apprezzamento del
trattamento sanzionatorio, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio
alla Corte di Appello di Napoli, che dovrà tenere conto dei principi così fissati da
questa Corte.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di
Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 17/05/2018

Il Consigliere estensore
Claudio Cerroni

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
zIone Pen e

essere eliminati gli effetti irreversibili perché già compiuti e del tutto consumati

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA