Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38413 del 12/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 38413 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GOMERI LUSI N. IL 23/12/1984
avverso la sentenza n. 1217/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
24/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
&MA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte
Uditi difenso ‘v v.

de, l’Avv

Data Udienza: 12/04/2013

Ritenuto in fatto.
Gomeri Lusi, imputata ex art. 73 del d.p.r. n. 309/90, ricorre per cassazione avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Bari, del 24 settembre 2012, che, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di San Severo, del 21 novembre 2011,
ha ridotto a due anni la pena inflitta dal primo giudice previo giudizio di prevalenza delle già
riconosciute attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
Deduce la ricorrente l’eccessività della pena irrogata.

Il ricorso è manifestamente infondato.
In realtà, la corte territoriale ha già compiutamente esaminato il tema concernente la
determinazione della pena ed ha ritenuto, proprio per le considerazioni svolte nel ricorso, ed
accogliendo uno specifico motivo d’appello, che una più adeguata valutazione dei fatti
giustificasse un congruo contenimento della pena, infine inflitta in misura notevolmente più
ridotta rispetto a quella irrogata dal primo giudice ((quattro anni, otto mesi di reclusione e
16.000,00 euro di multa) e certo molto più vicina ai minimi edittali che non ai massimi.
Per giungere a tale equilibrata decisione, peraltro, la stessa corte ha riconsiderato i termini
di comparazione tra le diverse circostanze contestate ed è pervenuta ad un giudizio di
equivalenza delle attenuanti su una importante recidiva (reiterata, specifica ed
infraquinquennale) e ad una decisione finale che certamente non giustifica le dedotte censure,
specie ove si consideri che il delitto oggetto d’esame è stato commesso al tempo in cui
l’odierna ricorrente si trovava in regime di detenzione domiciliare, nonché la qualità e la non
esigua quantità di stupefacente detenuto.
Alla manifesta infondatezza del motivo proposto, consegue declaratoria d’inammissibilità
del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro
1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2013.

Considerato in diritto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA