Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38411 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38411 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRANCI FABRIZIO N. IL 12/06/1969
avverso la sentenza n. 2501/2007 GIUDICE DI PACE di ROMA, del
08/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. I r M/OU
che ha concluso per
,

Udito, per la parte civile, ‘Avv
Uditi difensor Avv.

7(4

Data Udienza: 12/04/2013

Ritenuto in fatto.

-2- Avverso detta sentenza ricorre l’imputato che deduce:
a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione ai dati emergenti dal verbale
e dai rilievi eseguiti dai vigili urbani intervenuti sul posto dell’incidente, alla prova
testimoniale esperita in dibattimento ed all’elaborato della consulenza tecnica di parte.
Sostiene il ricorrente che il giudice avrebbe preso quale unico elemento probatorio di
riferimento le osservazioni articolate dal perito, incaricato dallo stesso giudice di accertare le
cause dell’incidente e le relative responsabilità, e le conclusioni dallo stesso rassegnate, senza
tenere in alcun conto le ulteriori risultanze processuali che si ponevano in direzione del tutto
opposta rispetto alla tesi d’accusa;
b) Violazione di legge, in relazione alla mancata rinnovazione della perizia;
c) Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riguardo alla
valutazione delle emergenze probatorie ed alla mancata indicazione delle ragioni per le quali
non sono state ritenute attendibili le prove a favore dell’imputato.
Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
-1- Quanto al primo ed al terzo dei motivi proposti, con i quali vengono dedotti vizi di
motivazione della sentenza impugnata, anche attraverso la formale contestazione della
violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., osserva la Corte che la rilevata inammissibilità
discende dalla proposizione, da parte del ricorrente, di censure non consentite nella sede di
legittimità, in quanto dirette ad offrire una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti.
Come è noto, questa Corte ha costantemente affermato che compito del giudice di
legittimità non è quello di riesaminare i fatti oggetto del procedimento e di fornirne una
qualunque interpretazione, bensì solo quello di esaminare la sentenza impugnata e di
verificare se la stessa risponda alle norme di legge e se la relativa motivazione abbia piena
coerenza logica rispetto ai fatti accertati ed agli elementi probatori posti a base della
decisione.
Orbene, nel caso di specie nella sentenza impugnata non si coglie alcuno dei vizi dedotti,
avendo il giudice di pace, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, legittimamente
ritenuto che la responsabilità dell’incidente dovesse attribuirsi all’imputato che, nell’eseguire
un’inversione di marcia, pur non vietata nel tratto stradale teatro dell’incidente (ma che, data
l’insufficiente larghezza della strada, non poteva essere effettuata in unica manovra), aveva
omesso di dare la precedenza al motociclo del Serventi che regolarmente procedeva,
nell’opposto senso di marcia, ad una velocità di circa 50 chilometri orari, come segnalato dal
perito incaricato dal giudice di accertare le cause dell’incidente e le relative responsabilità.
Lo stesso giudice ha dato atto della corretta valutazione del perito, che aveva rilevato il dato
relativo alla velocità da un calcolo matematico e dall’esame e dalla valutazione dei danni

Z.

-1- Con sentenza dell’ 8 giugno 2012, il Giudice di Pace di Roma ha ritenuto Franci
Fabrizio colpevole del reato di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di Serventi Andrea, e lo ha condannato,
riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di
800,00 euro di multa; con sospensione della patente di guida per quattro mesi.
Secondo l’accusa, condivisa dal giudice del merito, l’imputato, nel percorrere, alla guida
della propria auto, la via Ermanno Wolf Ferrari di Roma, nell’eseguire una manovra di
inversione del senso di marcia, è andato a collidere con la moto “Kawasaki 750” condotta dal
Serventi che, a causa dell’incidente, ha riportato varie lesioni.

riportati dai due veicoli coinvolti nell’incidente, in particolare di quelli, di lieve entità,
riscontrati nell’auto dell’imputato.
L’iter argomentativo che caratterizza la motivazione contestata si presenta, quindi, del tutto
coerente sul piano logico ed in perfetta sintonia con gli elementi probatori acquisiti, dei quali
sostanzialmente il ricorrente propone una rielaborazione, in termini più favorevoli
all’imputato, non consentita nella sede di legittimità.

-3- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che
si reputa equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2013.

-2- Altrettanto inammissibile è il motivo concernente la mancata rinnovazione della perizia.
La decisione sul punto è, come è noto, rimessa alla discrezionale valutazione del giudice del
merito che ha, nel caso di specie, legittimamente ritenuto che gli elementi probatori acquisiti
non rendevano necessario ricorrere ad approfondimenti istruttori ulteriori.

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