Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3841 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3841 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
DELL’ANNA CARLO FEDERICO

N. IL 11.06.1989

Avverso la sentenza del TRIBUNALE DI ANCONA sezione distaccata di JESI in data 13
febbraio 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso, tranne che per la misura della sospensione della patente di guida in
relazione al quale va disposto annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. è stata applicata a
Dell’Anno Carlo Federico la pena concordata di mesi nove di arresto ed C 2.1000,00
di ammenda per i reati di cui all’art. 186, commi 1 e 2 lett. b) e 2 bis del C.d.S. e
187, comma 8 C.d.S.
2. Avverso tale decisione ricorre personalmente il Dell’Anna lamentando sotto più profili
la violazione di legge ed in particolare la disposta durata della sospensione della
patente di guida
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Non sussiste in primo luogo la dedotta violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. Come
questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi
adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il

Data Udienza: 07/01/2015

P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla adottata misura di anni tre di sospensione
della patente, sospensione che ridetermina in mesi diciotto. Rigetta nel resto
Così deciso nella camera di consiglio del 7 gennaio 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129 c.p.p.). In particolare, il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato
da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata (ex plurimis Cass. IV, 17\10\2006,
n. 34494; Cass. I, 6\2\2007, n. 4688).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla
richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi. Non è consentito, dunque,
all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla
mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali specifiche
ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
4. La impugnata sentenza va comunque annullata limitatamente alla adottata misura di
anni tre di sospensione della patente di guida in quanto la determinazione di detta
sanzione accessoria è intervenuta sulla base dell’erroneo ed enunciato presupposto
della appartenenza a persona estranea al reato del veicolo guidato dal Dell’Anna,
mentre, di contro, dalla notizia di reato dei C.C. di Santa Maria Nuova del 2 gennaio
2012 emerge che la Alfa Romeo era di proprietà del Dell’Anna. Può tuttavia
procedersi ex art. 619 cod. proc. pen. alla riduzione di detta sanzione nella misura
dimezzata di diciotto mesi.

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