Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38402 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38402 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Baldeschi Mauro, nato a Pisa il 14/11/1958

avverso la sentenza del 27/04/2017 del Tribunale di Pistoia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
udito per il ricorrente l’avv. Marcello Montoro, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 aprile 2017 il Tribunale di Pistoia, applicando i doppi
benefici di legge, ha condannato Mauro Baldeschi, nella qualità di medico
competente della s.p.a. Gruppo Nord, alla pena di euro 700 di ammenda per il
reato di cui agli artt. 25, comma 1, lett. a), 41, comma 2, in relazione all’art. 58,
comma 1, lett. c) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Data Udienza: 27/04/2018

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione
articolato su quattro motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato che non era stata assunta
prova decisiva del teste Arpa, nonostante la citazione tempestivamente avvenuta
(e della quale veniva prodotta copia della distinta resi, stante la compiuta
giacenza). In relazione alla decisività dell’incombente, il ricorrente ha dedotto
che il teste aveva partecipato alle riunioni nelle quali era stato discusso il
documento di valutazione dei rischi, ed avrebbe potuto dare conto dell’attività di

neppure prodotto il verbale ispettivo, risultando del tutto insufficiente, al
riguardo, la deposizione del teste del Pubblico Ministero. Sì che in ogni caso
avrebbe dovuto darsi corso all’attività istruttoria, invece mancata, laddove la
citazione del teste non comparso doveva ritenersi del tutto tempestiva.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha ricordato che la legge non
disciplinava le modalità con le quali avrebbe dovuto concretizzarsi la
collaborazione del medico col datore di lavoro in relazione alla sorveglianza
sanitaria dei dipendenti, e nel provvedimento impugnato la mancanza di
collaborazione era stata ricondotta alla sola mancata sottoscrizione del
documento di valutazione dei rischi, senza dare luogo ad alcuna attività
istruttoria.
In ogni caso, poi, il sanitario non poteva essere chiamato a rispondere di
eventi, quali la mancata visita di lavoratori interinali di cui il datore di lavoro non
aveva comunicato l’esistenza al medico, che esulavano dalla sfera di conoscenza
del professionista, né il medico aveva autonomi poteri nell’ambito aziendale, se
non nei limiti di quanto comunicatogli dal datore di lavoro.
2.3. Col terzo motivo, in relazione all’errata applicazione della norma di cui
agli artt. 25 e 41 del decreto legislativo n. 81 cit., nulla era dato sapere
sull’infortunio che aveva coinvolto i lavoratori interinali, sì che non era possibile
conoscere il nesso causale tra infortunio e mancata sottoposizione a visita
medica preventiva.
2.4. Col quarto motivo infine il ricorrente ha rilevato che non vi era alcuna
comunicazione del datore di lavoro circa la richiesta di intervento in conseguenza
dell’utilizzazione dei lavoratori interinali successivamente infortunatisi. Al
contrario, la sentenza impugnata aveva erroneamente posto in collegamento la
mera sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi con la responsabilità
tout court del professionista.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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vigilanza sanitaria effettivamente svolta, mentre in giudizio non era stato

4. Il ricorso è infondato.
4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, va ricordato il costante
principio secondo il quale la mancata riproposizione della richiesta di prova
testimoniale, nel momento in cui sono rassegnate le conclusioni, implica rinuncia
all’assunzione dell’incombente istruttorio.
In

proposito,

infatti,

la

dichiarazione

di

chiusura

dell’istruttoria

dibattimentale, ove la parte presente non abbia eccepito il mancato esame di un
testimone, comporta la revoca della ammissione di tale deposizione, ed eventuali

essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione
delle conclusioni (Sez. 6, n. 42182 del 16/10/2012, Statella e altri, Rv. 254338)
Qualora il giudice dichiari invero chiusa la fase istruttoria senza che sia stata
assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo
invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla
incompletezza dell’istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente
revocata con l’acquiescenza delle parti medesime (Sez. 5, n. 7108 del
14/12/2015, dep. 2016, Sgherri, Rv. 266076).
4.1.1. In specie, il provvedimento impugnato ha dato conto della revoca
dell’ordinanza ammissiva del teste non comparso indicato dalla difesa (della cui
corretta citazione non vi era prova), nonché della chiusura dell’istruttoria
dibattimentale e dell’utilizzabilità degli atti acquisiti nel fascicolo del
dibattimento. Né, al riguardo, vi è traccia di eccezioni processuali anteriormente
alla chiusura del dibattimento ed alla precisazione delle conclusioni, nell’ambito
delle quali l’odierno ricorrente aveva infatti formulato richiesta di assoluzione,
nonché in subordine di applicazione del minimo della pena e di concessione dei
benefici di legge.
4.2. In relazione al successivo motivo di ricorso, ed in tema di sicurezza sul
lavoro, l’obbligo di collaborazione col datore di lavoro cui è tenuto il medico
competente e il cui inadempimento integra il reato di cui agli artt. 25, comma
primo, lett. a) e 58, comma primo, lett. c), del D.Lgs. n. 81 del 2008, non
presuppone necessariamente una sollecitazione da parte del datore di lavoro, ma
comprende anche un’attività propositiva e di informazione da svolgere con
riferimento al proprio ambito professionale (Sez. 3, n. 1856 del 11/12/2012,
dep. 2013, Favilli, Rv. 254268).
Invero è stato colà osservato che occorre innanzitutto non dimenticare che
le finalità del d.lgs. 81\2008 sono quelle di assicurare la tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro e che la valutazione dei rischi – definita
dall’art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 81\2008 come la «valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata

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nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno

ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare
il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di salute e sicurezza» – è attribuita dall’art. 29 del medesimo d.lgs. al datore di
lavoro, per il quale costituisce, ai sensi dell’art. 17, un obbligo non derogabile. E’
evidente, avuto riguardo all’oggetto della valutazione dei rischi, che il datore di
lavoro deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali, appunto, il
«medico competente», portatori di specifiche conoscenze professionali tali da
consentire un corretto espletamento dell’obbligo mediante l’apporto di qualificate

competente» comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non
può essere limitato ad un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna
sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo
richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale. Del resto,
l’importanza del ruolo sembra essere stata riconosciuta dallo stesso legislatore il
quale, nel modificare l’originario contenuto dell’art. 58, ha introdotto la sanzione
penale solo con riferimento alla valutazione dei rischi. L’ambito della
responsabilità penale resta confinato nella violazione dell’obbligo di
collaborazione, che comprende anche un’attività propositiva e di informazione
che il medico deve svolgere con riferimento al proprio ambito professionale ed il
cui adempimento può essere opportunamente documentato o comunque
accertato dal giudice del merito caso per caso. In ogni caso, in tema di
valutazione dei rischi, il «medico competente» assume elementi di valutazione
non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro,
ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa, ad
esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera
I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza
sanitaria o da altri soggetti (cfr. in motivazione, Sez. 3 n. 1856 cit.).
4.2.1. Ciò posto, alcuna prova è stata somministrata circa l’attività
concretamente svolta dal medico competente della s.p.a. Gruppo Centro Nord,
laddove da un lato non risulta sottoscritto il documento di valutazione dei rischi,
e dall’altro il teste assunto su istanza della stessa difesa aveva ricordato
un’attività del tutto episodica di sorveglianza sanitaria.
Alla stregua pertanto dei principi richiamati, il ricorrente non ha in realtà
fornito alcun riscontro di quello che avrebbe potuto essere l’adempimento di un
obbligo di collaborazione, che non poteva – proprio per i richiamati rilievi, che
questa Corte non può che ribadire – tradursi in una mera inerte attesa delle
iniziative del datore di lavoro.
4.3. In conseguenza delle considerazioni che precedono, e proprio avuto
riguardo alle finalità della normativa quanto alla tutela della sicurezza sui luoghi
di lavoro, le omissioni hanno natura di reato permanente e di pericolo astratto,
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cognizioni tecniche. L’espletamento di tali compiti da parte del «medico

per cui – ai fini della configurazione – non era necessario che dalla violazione
delle prescrizioni derivasse un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore
(cfr. Sez. 3, n. 6885 del 23/11/2016, dep. 2017, Gucciardi, Rv. 269253). Né,
infatti, all’odierno ricorrente risulta ascritta responsabilità alcuna per il sinistro
occorso ai due lavoratori stranieri, episodio dal quale aveva preso le mosse il
procedimento penale.
4.4. In definitiva, pertanto, alcuna illogicità, ed ancor meno manifesta, si
ravvisa nel provvedimento impugnato, ben avendo potuto semmai la parte

obbligazioni, ovvero ancora l’impossibilità di adempiere, come ricordato dal
richiamato precedente, senza limitarsi a concentrare le censure sulle condotte, in
tesi omissive, del datore di lavoro.
4.5. I motivi di ricorso, che in realtà sono connessi perché riguardano tutti le
medesime tematiche, rimangono assorbiti e sono pertanto infondati.
5. Ne consegue pertanto il complessivo rigetto del ricorso, tenuto conto della
corretta applicazione di legge da parte del provvedimento impugnato,
unitamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 27/04/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

qlapdio Cerroni

Vito Di Nicola
se)170 d:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

interessata fornire la prova liberatoria, ovvero l’adempimento delle proprie

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