Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38401 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38401 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Emanuele Vittorio, nato a Naso il 20/09/1963

avverso la sentenza del 21/10/2013 del Tribunale di Patti

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta
prescrizione;
udito per il ricorrente l’avv. Antonino Favazzo, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 ottobre 2013 il Tribunale di Patti, applicando i doppi
benefici di legge, ha condannato Vittorio Emanuele, nella qualità di sindaco del
Comune di Naso, alla pena di euro 6000 di ammenda per il reato di cui agli artt.
4, comma 2 e 89, comma 1, d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; 4, comma 4, lett.
a), 89, comma 1, d.lgs. 626 del 1994; 21 e 22, comma 1, 89, comma 2, lett. a)

Data Udienza: 27/04/2018

d.lgs. 626 cit.; 4, comma 5, lett. d), 89, comma 2, lett. a) d.lgs. 626; 403 e 389,
lett. c), d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; 2, d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 e 389,
lett. c), d.P.R. 547 del 1955.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione
articolato su tre motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato che la contestazione iniziale
era relativa alle pretese violazioni della normativa di sicurezza nel locale
depuratore, mentre la condanna era stata pronunciata per violazione della

una formale contestazione al riguardo.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto di avere richiesto all’Ufficio
tecnico comunale di attivarsi per ottenere la proroga di legge al fine di
adempiere alle prescrizioni imposte, mentre il provvedimento impugnato aveva
rilevato che ciò non comportava la nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.
2.3. Col terzo motivo è stata comunque invocata la prescrizione, ormai
maturata alla data del 26 gennaio 2014.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento senza
rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
4.1. Il ricorrente ha lamentato che il provvedimento impugnato, stante la
formale contestazione di plurime omissioni in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro con riferimento al depuratore del Comune di Naso, ha invece inteso
precisare che nel procedimento doveva ritenersi contestata non la violazione a
dette norme in relazione al depuratore comunale, bensì la mancata
presentazione della documentazione attinente alla sicurezza di tutti i lavoratori
comunali, e non solamente degli addetti al depuratore, e che “in questo senso si
è espressa…la teste…e in questo senso milita tutta la documentazione acquisita”.
4.1.1. Ciò posto in fatto, ed anche a prescindere dall’oscurità concettuale in
ordine al soggetto processuale che, secondo il provvedimento censurato, sarebbe
deputato a definire i contorni dell’imputazione, certo è che la contestazione in
giudizio ha un determinato oggetto, mentre la motivazione del provvedimento
del Tribunale ha tutt’altro contenuto, in esplicito contrasto con l’imputazione
siccome formulata.
Al riguardo, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione
radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si
riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri

2

predetta normativa nei riguardi di tutti i lavoratori del Comune di Naso, senza

un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio
dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione
del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto
puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia
di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato,
attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di
difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del
15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). In definitiva, quindi, la non corrispondenza tra

verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli
elementi costitutivi dell’addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili
marginali, non essenziali per l’integrazione del reato e sui quali l’imputato abbia
avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del
15/03/2017, Beretti, Rv. 269569).
4.1.2. In specie, la censura proposta in proposito non appare ictu °cui/ priva
di fondamento, proprio in ragione del complessivo tenore del provvedimento il
quale, per vero, denota scarsa chiarezza anche nella parte in cui (cfr.
imputazione) è evidenziata una recidiva semplice a carico dell’odierno ricorrente
a norma dell’art. 99 1 comma 1, cod. pen., mentre al contempo al medesimo
imputato erano infine concesse le attenuanti generiche “in considerazione della
occasionalità della condotta, comprovata dall’assenza di precedenti penali”.
4.1.3. Vero è che FI ricorso appare a sua volta seguire il provvedimento
impugnato laddove viene fatta questione di adempimento delle prescrizioni
imposte, ma ciò appare rilevare – nell’oggettiva incertezza processuale che
connota l’intera vicenda, segnata anche da irrisolte confusioni in rito – ai soli fini
della pronuncia conclusiva del giudizio.
In presenza infatti di una causa di estinzione del reato il giudice è
legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma
secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad
escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di
percezione ictu ()culi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile
con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490
del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
In specie, l’accertamento risale al 10 ottobre 2007, sì che i reati
contravvenzionali appaiono largamente prescritti alla data odierna.
4.2. Ogni ulteriore questione deve intendersi così assorbita.

3

il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si

5. La sentenza impugnata, conformemente alle stesse conclusioni del
Procuratore generale, va quindi annullata senza rinvio, perché il reato è estinto
per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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Vito Di Nicola

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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Così deciso in Roma il 27/04/2018

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