Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3840 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3840 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI BENEDETTO ANTONINO N. IL 07/07/1987
avverso la sentenza n. 1988/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 09/10/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza del giudice di
primo grado che aveva ritenuto l’imputato responsabile per il reato di cui all’art. 73
d.p.r. 309/90;
deducendo mancanza di motivazione, oltre a erronea applicazione dell’art.73 comma
5 DPR 309/90 e dell’art. 192 c.p.p., manifesta illogicità della motivazione e
travisamento degli elementi probatori;
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, in presenza di
logica e adeguata motivazione riguardo alle ragioni che hanno determinato
l’esclusione dell’ipotesi di detenzione per uso personale dello stupefacente;
-Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9/10/2013
Il Co siglier9,Est.
11,president
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione,