Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 384 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 384 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIZZACCARO EMANUELE N. IL 01/12/1975
avverso la sentenza n. 7549/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
Vizzaccaro Emanuele ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Roma, in data 11-1-13 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp.
Il ricorrente deduce violazione degli artt 192 e 530 cpp e vizio di motivazione poiché
l’imputato, alcooldipendente, si è allontanato dall’abitazione per l’impellente
tornare immediatamente a casa. La Corte avrebbe dovuto comunque concedere le
generiche e contenere la pena nel minimo edittale.
La prima censura è manifestamente infondata . La Corte d’appello ha correttamente
evidenziato il consolidato principio di diritto secondo il quale lo scopo
dell’allontanamento dall’abitazione non ha rilievo per quanto attiene alla
sussistenza del reato .Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi
enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di
secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla
conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed
approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il
profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze
attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea
a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto
riferimento ai gravi e reiterati precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

PQM

bisogno di assumere alcolici e solo per recarsi in un bar distante circa 500 metri e

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13 .

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