Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38398 del 16/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38398 Anno 2013
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
Livrieri Antonio, nato a Corato, il 26/9/1964;

avverso il decreto del 17/10/2012 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per la riqualificazione del ricorso in appello.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 17 ottobre 2012 il Tribunale di Bari applicava a Livrieri Antonio su
proposta del locale Questore la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni due.

Data Udienza: 16/07/2013

2. Avverso il provvedimento ricorre personalmente per saltum il Livrieri articolando
due motivi. Con il primo deduce la nullità del decreto per l’omessa notifica al ricorrente
dell’avviso di rinvio dell’udienza dell’Il aprile 2012 a quella del 6 giugno 2012. Con il
secondo lamenta invece vizi motivazionali del provvedimento impugnato in merito alla
ritenuta attualità della pericolosità sociale del prevenuto. Infine con memoria
depositata il 16 luglio 2013 – e dunque tardiva- il ricorrente ha prospettato una serie
di motivi che avrebbero dovuto impedire l’applicazione della misura di prevenzione,

CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che l’impugnazione, proposta nelle forme del ricorso per cassazione,
debba essere convertita in appello.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, il ricorso per saltum è
esperibile soltanto avverso le sentenze e non anche avverso i decreti e le ordinanze,
regola cui non si sottraggono neppure i provvedimenti in materia di libertà personale,
avverso i quali può essere direttamente proposto ricorso per cassazione solo qualora
non sia esperibile altra forma di impugnazione o qualora si tratti di provvedimenti
impositivi di una misura cautelare personale. In base a questi principi generali il
decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. non
è dunque suscettibile di ricorso per cassazione se prima non sia stato proposto appello
(Sez. 1, n. 6618 del 28 gennaio 2010, Exposito, Rv. 246574).
Non di meno, come osservato dal P.G., essendo il ricorso immediato per cassazione
ammissibile solo per vizi di pura legittimità, non implicanti, neppure indirettamente,
questioni di merito, con tale gravame sono proponibili solo motivi diversi da quelli
previsti dalle lettere sub d) e sub e) dell’art. 606 c.p.p. (ex multis e da ultima Sez. 6,
n. 26419 del 03/07/2012 – dep. 06/07/2012, Laurito, Rv. 253122). Ne consegue che il
ricorso per cassazione che contenga – come nella specie – tra i motivi anche censure
inerenti la valutazione delle risultanze processuali da parte del Tribunale, seppure
limitatamente al requisito dell’attualità della pericolosità sociale, prospetta vizi della
motivazione del provvedimento impugnato riconducibili all’alveo della previsione di cui
all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e non può dunque essere proposto per saltum,
ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569 comma 3 c.p.p..
Il ricorso va pertanto convertito in ricorso al giudice d’appello anche per motivi di
merito ex art. 4 comma 9 I. n. 1423/1956 – tuttora applicabile nel procedimento in
questione ai sensi dell’art. 117 del d. Igs. n. 159/2011, in ragione del fatto che la
proposta di applicazione della misura di prevenzione è stata presentata prima
dell’entrata in vigore del suddetto decreto – con trasmissione degli atti alla Corte di
appello di Bari per il suo esame.

allegando copiosa documentazione a sostegno.

P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello ordina trasmettersi gli atti alla Corte di appello
di Bari per il relativo giudizio.

Così deciso il 16/7/2013

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