Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38395 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38395 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Croce Mauro, nato a Grottaferrata il 01/10/1932

avverso la sentenza del 27/05/2016 della Corte d’appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis,
che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Claudio Senatra del foro di Roma, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 20/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Roma confermava la decisione del
tribunale di Velletri, ufficio periferico di Frascati, che aveva condannato alla pena di giustizia
Mauro Croce, perché ritenuto responsabile dei reati edilizi di cui ai capi A), B), C), e D), nonché

2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del
difensore di fiducia, affidato a un unico motivo, con cui eccepisce violazione degli artt. 601,
420, 429, cod. proc. pen. e 24 Cost. Deduce il ricorrente che alla prima udienza celebrata, in
data 17 febbraio 2016, avanti alla Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’eccezione
difensiva, il processo era stato rinviato all’udienza del 31 maggio 2016, per procedere a nuova
notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio; alla suddetta udienza del 31 maggio il
difensore apprendeva che il processo era stato deciso all’udienza del 27 maggio 2016, senza
che gli fosse stato notificato alcun avviso circa l’anticipazione dell’udienza medesima. Secondo
il ricorrente, si sarebbe, perciò, verificata una nullità assoluta e insanabile, che travolgerebbe
la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Invero, dagli atti processuali emerge che: all’udienza del 17 febbraio 2017 la Corte
d’appello, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal difensore, rinviò il processo all’udienza
del 31 maggio 2016 al fine di procedere a nuova notifica all’imputato del decreto di citazione a
giudizio; la citazione per l’udienza del 31 maggio all’imputato fu tentata al domicilio eletto in
Rocca di Papa, via delle Rose, n. 36, in data 15 marzo 2016, ma non andò a buon fine per
temporanea assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate, e fu immesso avviso
nella cassetta delle lettere; ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. la notifica del
decreto di citazione per l’udienza del 31 maggio 2016 fu effettuata, tramite fax, presso lo
studio del difensore di fiducia, avv. Claudio Senatra; il processo fu chiamato all’udienza del 27
maggio 2016, in cui non erano presenti né l’imputato, né il difensore di fiducia, sostituito ai
sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Orbene, non risulta affatto che all’imputato e al difensore di fiducia sia stato dato avviso
dell’anticipazione dell’udienza, originariamente fissata per il giorno 31 maggio 2016; si è,
quindi, realizzata una nullità a regime intermedio, verificatasi in grado d’appello e

del delitto di violazione di sigilli, contestato al capo E).

tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione ex art. 180 cod. proc. pen., che
travolge gli atti conseguenti, tra cui la sentenza impugnata.
Si deve, peraltro, osservare che, per te contravvenzioni di cui ai capi a), b), c) e d), è
decorso il termine massimo di prescrizione, la quale è maturata in data 19 settembre 2016; il
rilevamento, in sede di legittimità, della sopravvenuta prescrizione del reato, pur in presenza di
una causa di nullità della sentenza impugnata, comporta, perciò, l’annullamento senza rinvio
della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577

Poiché, invece, per il delitto di cui al capo e) il termine massimo di prescrizione non risulta
decorso, la sentenza deve essere annullata, relativamente a detto delitto, con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a), b), c) e
d), essendo gli stessi estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata relativamente al
reato di cui al capo e) con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso il 20/03/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Stefano orbetta

Aldo Cavallo
tc

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

DEPOSITATO IN rffic gttPIA
Roma, li

del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).

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