Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38395 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38395 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FEDERICO FABIO N. IL 01/11/1955 parte offesa nel procedimento
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IGNOTI
avverso il decreto n. 961/2012 GIP TRIBUNALE di SULMONA, del
29/10/2012
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D
. O SABEONE ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.t.,E
lette/seatite le conclusioni del PG Dott. en., E
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A< ktcl,b4mtwfo 441 Iii'csivi" Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 05/07/2013 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto 29 ottobre 2012 il GIP presso il Tribunale di Sulmona ha disposto l'archiviazione, nonostante l'opposizione della parte offesa e su richiesta commento ritenuto diffamatorio da Fabio Federico, Sindaco della città di Sulmona, rilasciato sul sito internet del periodico d'informazione "zac 7". 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa, a mezzo del suo procuratore, evidenziandone una violazione di legge per essere stato emesso sul presupposto dell'inammissibilità dell'opposizione per non essere state indicate fonti di prova e temi d'indagine suppletiva. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, in effetti, meritevole di accoglimento. 2. Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano a seguito della opposizione del ricorrente. Nell'archiviare "de plano" gli atti nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 410 cod.proc.pen., il Giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e\o dei relativi elementi di prova); in difetto, si produce una violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'ascolto (v. Cass. Sez. V 21 aprile 2006 n. 16505, Sez. IV 24 novembre 2010 n. 167 e Sez. V 17 gennaio 2011 n. 13676). Da ciò consegue che il Giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità sull'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l'opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale (v. 1 del Pubblico Ministero, del procedimento penale a carico degli ignoti autori di un Cass. Sez. II 3 febbraio 2012 n. 8129, Sez. V 6 giugno 2012 n. 25302 e Sez. VI 10 luglio 2012 n. 35787). 3. Applicando alla concreta fattispecie in esame, i suddetti principi, ne consegue allora che il ricorso deve ritenersi fondato in quanto non poteva il G.I.P., pur a fronte dell'indicazione dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (v. atto di opposizione con relativa indicazione delle istanze senza, peraltro, neppure addurre alcuna effettiva motivazione in ordine alla richiesta attività istruttoria; al contrario, avrebbe dovuto attivare il contraddittorio sul punto, solo all'esito del quale, avrebbe potuto pronunciare, il provvedimento ritenuto più opportuno fra quelli previsti dalla legge. 4. Da quanto fin qui espresso deriva l'annullamento dell'impugnato decreto senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale per nuovo esame. P.T.M. La Corte, annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sulmona per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 5/7/2013. istruttorie e delle fonti di prova), emettere il decreto di archiviazione de plano,

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