Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38394 del 05/07/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38394 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SABEONE GERARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VALENTINO ANTONIO N. IL 28/04/1972
avverso il decreto n. 74/2008 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 21/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere 910. GERART4SIBEONE ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mittu Am
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 05/07/2013
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RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con decreto del 21 dicembre
2012, ha rigettato l’istanza di revoca della misura della sorveglianza speciale di
Valentino Antonio.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando l’erronea applicazione della legge
penale e un difetto di motivazione in merito alla affermata pericolosità sociale.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria
scritta, ha chiesto la conversione del ricorso in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per Cassazione proposto deve essere convertito in “ricorso
alla Corte di appello anche per il merito”, a termini della L. 27 dicembre 1956, n.
1423, articolo 4, comma 9 (ora articolo 10, comma 1 d.lvo 6 settembre 2011 n.
159).
La disposizione prevede, infatti, il ridetto gravame avverso i
provvedimenti del Giudice della prevenzione in prime cure.
Pertanto il ricorrente, anziché adire questa Corte, avrebbe dovuto
correttamente attivare lo strumento specificamente previsto dalla legge e,
pertanto, preclusivo del ricorso per Cassazione, in virtù del principio di diritto
della osservanza dei gradi della giurisdizione (già, peraltro, oggetto di positiva
disposizione contenuta nell’articolo 211 cod.proc.pen. 1930), tuttora operante
nel vigente ordinamento (v. Cass. Sez. I 28 gennaio 2010 n. 6618).
L’error in procedendo del ricorrente non comporta, tuttavia,
l’inammissibilità del ricorso.
Trova, infatti, applicazione l’istituto della conversione, contemplato
dall’articolo 568 cod.proc.pen., comma 5.
Qualificata l’impugnazione come ricorso alla Corte di Appello, dispone la
trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.
P.T.M.
Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza proposta da
La Corte, qualificato il ricorso come impugnazione per appello dispone
trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 5/7/2013.