Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38394 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38394 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Paiano Alfredo, nato ad Otranto 1’1.6.1975,
avverso la sentenza in data 25.11.2016 della Corte d’appello di Lecce,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro
Gaeta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per essere il reato estinto per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25.11.2016 la Corte d’appello di Lecce, in riforma
della sentenza del Tribunale della stessa città in data 29.1.2015, ritenuta l’ipotesi
attenuata di cui al terzo comma dell’art. 2 d. Lgs. 74/2000, ha ridotto la pena
inflitta a Paiano Alfredo a mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie, e
confermato nel resto l’impugnata sentenza, per il reato di cui all’art. 2 d. Lgs.
74/2000, perché, in qualità di legale rappresentante della Sos Advertising di
Paiano A. e Rizzelli R., al fine di evadere le imposte sui redditi e sull’IVA, per
l’anno 2009, aveva, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indicato
nella dichiarazione dei redditi anno 2009 elementi passivi per un importo totale
pari ad C 19.000,00 di imponibile con IVA pari ad C 3.800,00, in Lecce il
27.9.2009.

Data Udienza: 02/03/2018

2. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione
degli art. 111 Cost. e 546 cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 cod. proc.
pen., perché i Giudici di entrambi i gradi di merito avevano omesso di motivare
in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli art. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché
all’art. 2 d. Lgs. 74/2000. I Giudici di merito avevano ritenuto la sua penale
responsabilità sulla base di dati non provati attinenti ad una società, la

L’art. 2 d. Lgs. 74/2000 imponeva una duplice condotta, che l’agente avesse
disposto di fatture o altri documenti aventi ad oggetto operazioni inesistenti e
che li avesse utilizzati nelle dichiarazioni. Era di tutta evidenza come gli elementi
riferibili alla predetta società terza, vieppiù accertati solo nei riguardi della
stessa, erano comunque inidonei a provare il compimento delle condotte
incriminate. Parimenti, le indagini espletate nei confronti della Mediterraneo
Production a r.l. non potevano provare che le specifiche operazioni di cui alle
fatture indicate fossero inesistenti, in assenza di elementi univocamente riferibili
a siffatte operazioni ed alla Advertising SOS s.n.c., senza sottacere che le prove
orali dibattimentali avevano comprovato la reale sussistenza di tali operazioni,
né la Corte aveva spiegato per quale motivo le fonti probatorie sarebbero state
mendaci. La Corte territoriale aveva obliterato i rigorosi criteri valutativi della
prova. In particolare, i Giudici non avevano considerato la deposizione del dott.
Muscatello Vincenzo Giovanni, commercialista della Sos Advertising s.n.c., il
quale aveva chiarito come lo scioglimento della Mediterraneo Production a r.l.
fosse stato trascritto solo nel 2009, quindi tardivamente, trattandosi di atto
intervenuto nel 2008, sicché i terzi, egli compreso, non potevano conoscere
l’esistenza dell’atto formale. Parimenti travisata, se non elusa, era stata la prova
delle dichiarazioni di altri testi, che avevano dichiarato di aver assistito
personalmente, nell’anno 2008, alla sponsorizzazione della Sos Advertising s.n.c.
in numerosi eventi estivi organizzati nella provincia di Lecce, nonché la prova del
pagamento delle fatture.
Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)
ed e), cod. proc. pen., in relazione agli art 192 e 533 cod. proc. pen. nonché 2 d.
Lgs. 74/2000. I testi del Pubblico ministero, avendo svolto le indagini solo nei
riguardi della società che aveva emesso le tre fatture, nulla avevano riferito, né
potevano farlo, con riguardo a lui ed alla sua società. La conferma apodittica
della sentenza di primo grado aveva inficiato in radice l’impugnata sentenza, in
quanto la Corte territoriale era incorsa nel duplice vizio giuridico dell’errata
applicazione degli art. 192 e 533 cod. proc. pen., in relazione all’art. 2 d. Lgs.
74/2000

2

Mediterraneo Production a r.I., terza rispetto a quella di cui era amministratore.

Con il quarto motivo, denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 597 cod. proc. pen., perché la Corte
territoriale aveva ritenuto di applicare ex novo le pene accessorie dell’art. 12 d.
Lgs. 74/2000, anche quelle non conseguenza necessaria della condanna.
L’applicazione delle pene accessorie solo in appello, in assenza d’impugnativa del
Pubblico ministero, costituiva una palese violazione del divieto di reformatio in
pejus in appello. La Corte territoriale era quindi incorsa nella violazione dell’art
597, comma 3, cod. proc. pen., perché aveva proceduto all’indiscriminata

comprese quelle temporanee, in assenza d’impugnazione dell’Accusa
Con il quinto motivo, eccepisce la prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. In relazione al primo motivo di ricorso, nonostante la specifica
doglianza, la Corte d’appello di Lecce non ha argomentato sull’elemento
soggettivo del reato contestato. Che la Mediterraneo Production fosse una
cartiera non significa che il Paiano, legale rappresentante della Sos Advertising
s.n.c., avesse automaticamente consapevolezza di . tale fatto e presentasse il dolo
richiesto dall’art. 2 d. Lgs. 74/2000. In relazione al secondo motivo di ricorso la
Corte territoriale si era limitata a considerare le prove a carico, ma non remzt
considerato le prove che sarebbero emerse nel corso del giudizio relativamente
all’effettiva esistenza delle prestazioni. L’accoglimento dei primi due motivi
solleva questo Giudice dall’esame degli altri motivi perché comporta
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto
per prescrizione, maturata in data 27.3.2017.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione
Così deciso, il 2 marzo 2018.
Il Consigliere estensore
Ubalda acrì

4

CORTE SUPREMA DI CASSAZIOkE
Terza Sezione Penale

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li

Il Pre gente
Gaston

dreazza

applicazione di tutte le pene accessorie previste dall’art. 12 d. Lgs. 74/2000, ivi

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