Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38392 del 18/07/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38392 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERAINO MATTEO nato a MARSALA il 24/07/1963

avverso l’ordinanza del 24/04/2018 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
sentito il Sostituto Procuratore generale dott. SIMONE PERELLI,
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso; ‘

Data Udienza: 18/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’appello
avverso il provvedimento rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della
misura cautelare della custodia in carcere emesso dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Trapani il 26 marzo 2018 nei confronti di Peraino
Matteo, indagato per quattro distinti delitti di tentato furto in abitazione ai sensi
degli artt.110,56 e 624 bis cod. pen., tre dei quali aggravati dalla violenza sulle

del 20 marzo 2018 alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione, oltre la
multa.

2. Matteo Peraino ricorre per cassazione censurando l’ordinanza impugnata
per vizio della motivazione in relazione all’art.292 lett.c) cod.proc.pen., ritenendo
che sia stata omessa la valutazione di proporzionalità della misura rispetto ai
fatti per i quali è stato condannato, nonché in relazione all’art. 274 lett.c)
cod.proc.pen., lamentando l’omessa valutazione della concretezza ed attualità
del pericolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel provvedimento impugnato si è premesso che Matteo Peraino era stato
sottoposto con ordinanza del 24 agosto 2017 alla misura cautelare degli arresti
domiciliari con sistema di controllo elettronico a distanza ma tale misura era
stata sostituita con quella della custodia in carcere ed eseguita dal 16 dicembre
2017 a seguito della commissione del delitto di evasione e dell’aggravamento
delle esigenze cautelari dopo un periodo di latitanza di circa un mese e mezzo. In
data 20 marzo 2018 è, poi, intervenuta sentenza di condanna in primo grado alla
pena di un anno e mesi quattro di reclusione.
2.1. Il profilo inerente alla proporzionalità della misura, già sottoposto
all’esame del giudice dell’appello cautelare, risulta trattato espressamente nel
provvedimento impugnato e risolto in senso negativo sul rilievo che la misura
cautelare è stata sin dall’origine disposta in relazione alla gravità indiziaria
concernente i reati per i quali è intervenuta la condanna in primo grado, essendo
pertanto irrilevante che l’imputato fosse stato assolto da ulteriori ipotesi di reato
contestategli.
2

cose e dall’uso di mezzo fraudolento, e condannato in primo grado con sentenza

2.2. L’elevatissimo numero di condanne gravanti sul Peraino ha indotto i
giudici della cautela a ritenere che la sistematica dedizione alla commissione di
reati rivelata dal vissuto del ricorrente fosse indice di elevata pericolosità,
confermata ed attualizzata dall’evasione dagli arresti domiciliari e dallo stato di
latitanza conseguitone.

3. Il ricorso omette del tutto di confrontarsi con la suindicata motivazione.
La critica argomentata che deve connotare il ricorso per cassazione si realizza

591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale
(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si
contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel
caso in esame, si limita a reiterare il motivo d’appello, confrontandosi solo
apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo
si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la
quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto
che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato,
lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto
ignorato.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi
per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616
cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del
ricorso stesso, nella misura di euro 2.000,00.
Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provved
quanto stabilito dall’art. 94, comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen.

3

attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende. Si provveda ai sensi dell’art.94 1-ter disp. att. c.p.p.
Così deciso il 18 luglio 2018
ere estensore
nia Serrao

Il Presidente
Giaco

Il Cd

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