Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3839 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3839 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZEFI ERVIN N. IL 04/10/1990
avverso la sentenza n. 5452/2012 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA
1. L’imputato ZEFI Ervin ricorre per cassazione contro la sentenza in epigrafe,
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. .

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese Mespesji processuali ed al pagamento della somma di € 1.500= in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché non
sono stati indicati i motivi a sostegno dell’impugnazione.

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