Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3839 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3839 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA MENDOLA ANTONIO N. IL 28/01/1973
avverso la sentenza n. 1961/2013 TRIBUNALE di NOVARA, del
10/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sentitq le conclusioni del PG Dott.
Massimo Galli, che nella requisitoria scritta ha concluso per
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla
disposta revoca della patente di guida;

tre=0:119

Data Udienza: 07/01/2015

RITENUTO IN FATTO

1. In data 10/04/2014 il Tribunale di Novara ha pronunciato sentenza ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. applicando a La Mendola Antonio la pena di
mesi due, giorni venti di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda per il reato di cui
all’art.186, comma 2 ,lett. b) e comma

2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285,

con revoca della patente di guida sul presupposto che trattasi di recidivo nel

2. Antonio La Meldola ricorre per cassazione censurando la sentenza
impugnata, limitatamente al capo che ha disposto la revoca della patente di
guida, per inosservanza ed erronea applicazione dell’art.186, comma 2 lett.b),
cod. strada in quanto tale norma non prevede la sanzione accessoria della revoca
della patente di guida.

3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Massimo Galli, nella sua
requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la
sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve irrogare le sanzioni
amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto,

(Sez.U, n.8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv.210981). Il divieto previsto
dall’art.445 cod.proc.pen. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure
di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza

ex art. 444

cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria e non
rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna
menzione di tale sanzione o che il giudice abbia omesso di motivare
l’applicazione della sanzione, sia perchè questa non può formare oggetto
dell’accordo tra le parti – limitato alla pena – sia perché tale sanzione consegue
di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, Marcel,
Rv. 253591; Sez.6, n.45687 del 20/11/2008, Cuomo, Rv. 241611; Sez. 6,

2

quinquennio.

n.3427 del 3/11/1998, Orlandi, Rv. 212333; Sez. 5, n.7487 del 23/01/1992,
Vicidomini, Rv. 220929).

3. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia
per il reato di cui all 1 art.186, comma 2, lett. b), cod. strada, aggravato ai sensi
del comma 2-sexies dello stesso articolo. L’art.186, comma 2 lett.b), citato
stabilisce che ); tale disciplina è rimasta inalterata sia con le successive leggi
24 luglio 2008, n.125 e 15 luglio 2009, n.94, sia con la disposizione attualmente
in vigore, come modificata dalla legge 29 luglio 2010, n.120.
4.1. Pur non trattandosi dell’istituto espressamente regolato dall’art.99 cod.
pen., suscettibile di incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio penale
dell’imputato, bensì della disciplina di un mero effetto legale, rilevante sul piano
amministrativo, connesso al rilievo storico della ripetizione di una condotta
illecita (Sez.4, n.22686 del 9/05/2014, Fenu, n.m.), il presupposto di
applicazione di tale sanzione è la mera reiterazione, nel biennio, di una condotta
penalmente illecita, ancorchè non della medesima indole di quella prevista
dall’art.186, comma 2 lett.c), cod. strada.
4.2. Con riguardo al reato contestato al ricorrente, invece, il comma 7 del
medesimo articolo prevede che (intitolato Delle sanzioni amministrative
accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie), contemplando espressamente
quale presupposto applicativo di tale sanzione amministrativa obbligatoria la
reiterazione della medesima condotta illecita.

3

ad un anno>. Trattasi di sanzione amministrativa accessoria che, per la sua

5. Con l’impugnata sentenza il giudice di merito, sul presupposto che
l’imputato fosse , ha dunque erroneamente applicato
al caso in esame la sanzione accessoria della revoca della patente di guida
richiamando la regola posta dall’art.186, comma 2, cod. strada, che riguarda la
diversa fattispecie in cui l’agente abbia commesso il reato previsto dall’art.186,
comma 2 lett.c) ed, al contempo, sia recidivo nel biennio. Né tale motivazione
potrebbe essere emendata ai sensi dell’art.619 cod.proc.pen. mediante richiamo

presupposti di applicabilità di tale norma sono la sussistenza di plurime violazioni
della medesima norma (il testo della legge parla di recidiva reiterata specifica)
ed il verificarsi di danni alle persone quale conseguenza del reato.

6. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla
revoca della patente di guida. Si tratta, come detto, di contravvenzione dal cui
accertamento consegue, secondo quanto stabilisce l’art.186, comma 2 lett.b),
cod. strada, la sospensione della patente di guida per un periodo di tempo
compreso tra sei mesi ed un anno. Poiché l’applicazione in concreto di tale
sanzione comporta l’uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito,
all’annullamento segue il rinvio al Tribunale di Novara per nuovo esame sul
punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca e rinvia
per nuovo esame sul punto al Tribunale di Novara
Così deciso il 7/01/2015

alla diversa regola posta dall’art.222, comma 3, citato, dal momento che

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