Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38389 del 04/06/2013

Penale Sent. Sez. 5 Num. 38389 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
A.A.
awerso l’ordinanza del 08/11/2012 del Tribunale di Trieste R.G. 409/2012;
visti gli atti, il prowedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avv. Pierfrancesco Bruno, il quali ha concluso per raccoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 08/11/2012 il Tribunale di Trieste ha rigettato la richiesta di riesame
proposta nell’interesse di A.A. avverso l’ordinanza applicativa della
misura degli arresti domiciliari.
2. Alla A.A. sono contestati i seguenti reati, in concorso con altri soggetti: a) la
partecipazione ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di
seguito indicati (art. 416 cod. pen.); b) l’offerta fuori sede ovvero la promozione di strumenti
finanziari o attività di finanziamento, in assenza di abilitazione (artt. 110, 81, comma
secondo, 61, n. 2, cod. pen., 166, comma primo, lett. c) e comma secondo, d. Igs. n. 58 del
1998); c) svariate truffe nei confronti di più soggetti, indotti con artifici e raggiri, consistiti
1

Data Udienza: 04/06/2013

nel prospettare vantaggiosi investimenti, con l’intermediazione di una società inglese
fittiziamente creata, a versare somme che solo in parte erano state restituite, per la restante
parte venendo trattenute dall’associazione criminosa (artt. 110, 81, comma secondo, 61, n.
7, 640 cod. pen.).
Il Tribunale, dopo avere richiamato integralmente la motivazione del provvedimento del
G.i.p., ha rilevato, sul piano della gravità indiziaria: a) che il reato di esercizio abusivo
dell’intermediazione finanziaria era dimostrato dal fatto che l’attività svolta si era concretata
nell’offerta di formule di investimenti e strumenti finanziari nel territorio dello Stato, con

le deposizioni delle persone offese e le intercettazioni telefoniche, si affiancavano riscontri
oggettivi sul mancato utilizzo delle prospettate piattaforme di investimento; c) che la
ricostruzione accusatoria era confortata dalle risultanze dell’annotazione di P.G. del
07/11/2012, dalla quale emergeva, attraverso l’esame dell’estratto del conto corrente
intestato alla società creata dal Branca (la Bright Trading Solution), che le somme incassate
a seguito dell’ingresso dei nuovi investitori era stato pressoché immediatamente distribuito,
in parte, ai precedenti investitori; d) che, pertanto, indipendentemente dall’esistenza o non
delle piattaforme di investimento, tali risultanze dimostravano che i capitali versati, lungi
dall’essere investiti, erano utilizzati in parte per restituire fittizi interessi ai precedenti
sottoscrittori; e) che tale sistema si era tradotto nella mancata integrale restituzione di
capitale e interessi maturati.
3. La A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente critica l’ordinanza impugnata, in relazione: a) alla
lacunosità degli elementi emersi dalle investigazioni della polizia giudiziaria; b) alla mancata
considerazione del suo sostanziale ruolo di mera promotrice di operazioni della cui bontà era
convinta; c) alla riconosciuta sua estraneità al momento ideativo dell’attività criminale; d)
alla considerazione di elementi indiziari conosciuti dai difensori solo dopo il termine
dell’udienza del riesame, con conseguente violazione del diritto di difesa.
3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’inadeguatezza e l’eccessiva gravità della
misura applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che, a fronte della valorizzazione,
nell’ordinanza impugnata, delle dichiarazioni delle persone offese e del contenuto delle
conversazioni telefoniche, la ricorrente, in termini assolutamente generici e sganciati da un
puntuale confronto con le risultanze processuali, giunge a prospettare autonome iniziative
dei soggetti interessati, trascurando di considerare la rilevanza, ai fini dell’induzione in
errore, della creazione di una società fittizia e di documentazione relativa agli investimenti
proposti.
D’altra parte, il Tribunale, pur facendo riferimento alla necessaria evoluzione delle indagini
preliminari, quanto alla generale operatività o non delle proposte piattaforme di

2

effettiva raccolta di risparmi a tal fine; b) che agli elementi richiamati dal primo giudice, quali

investimento, ha costruito la propria ricostruzione della vicenda sulla base della sostanziale
inesistenza di qualunque forma di concreta utilizzazione dei capitali versati in favore degli
investitori.
In tale contesto, la censura concernente la sottrazione dell’estratto conto della società
interessata al contraddittorio delle parti appare priva di rilievo, poiché si inserisce in un
compendio indiziario autonomamente sufficiente a sorreggere le conclusioni raggiunte.
2. Del pari inammissibile è il secondo motivo, dal momento che il Tribunale, con motivazione
che non esibisce alcuna manifesta illogicità, ha illustrato, a fronte del pericolo di reiterazione

in modo puntuale con gli elementi valorizzati dal Tribunale e, soprattutto, non indica i
contenuti degli atti processuali che rappresenterebbero il fondamento delle censure), le
ragioni della adozione della misura afflittiva, individuata in termini gradati rispetto al
coimputato Branca, proprio in relazione alla diversità del ruolo ricoperto e alla estraneità
della donna al momento ideativo dell’attività criminale.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro
1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 04/06/2013

Il Consigliere estensore

res . ent

e di inquinamento probatorio (e, al riguardo, deve notarsi che la ricorrente non si confronta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA