Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38388 del 23/05/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38388 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MITULESCU Sandu Catalin, nato a Catarasi (Romania) il 21/10/1985
avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 25/08/2012
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Letta la memoria depositata il 06/05/2013 dall’avv. Anna Castagna;
sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Gabriele Mazzotta, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, pronunciando ai
sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., applicava a Sandu Catalin Metulescu indagato per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen. perché, in
concorso con altri, al fine di profitto, mediante effrazione della recinzione, si
introducevano all’interno dell’impianto fotovoltaico sito presso la S.P.71 Km. 1 di
proprietà della società “Erolie 3 s.r.l.” e con l’uso di cesoie tagliamo una circa 300
Data Udienza: 23/05/2013
ml.di cavi elettrici in rame (del valore pari a circa C 50.000) e se ne
impossessavano – la pena concordata dalle parti di anni uno di reclusione e C 300
di multa, oltre consequenziali statuizioni.
2.
Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per
cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
1. Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia violazione di
legge in riferimento agli artt. 27, comma 3 e 101, comma 2, Cost., 62 bis e 133
cod. pen., contestando l’entità della pena applicata, che, a suo dire, avrebbe
dovuto essere ridimensionata dal giudice in applicazione dei criteri di cui al
menzionato art. 133 cod. pen., anche in ossequio del principio della finalità
rieducativa del trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile per evidente genericità di formulazione e,
comunque, per manifesta infondatezza in ragione della peculiare natura della
sentenza impugnata, che, emessa sulla base del consenso negoziale relativamente
al regime sanzionatorio da applicare in concreto, non consente – per consolidato
insegnamento di questa Corte regolatrice – alcuna doglianza in ordine all’entità
della pena patteggiata, all’infuori dell’ipotesi – non ricorrente nel caso di specie della determinazione contra legem dello stesso regime sanzionatorio.
3. Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono, a norma di legge, le
statuizioni di cui in dispositivo, relativamente alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi
dedotti e della particolare natura della sentenza impugnata, nella misura indicata
in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1,500,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23/05/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO