Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38387 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38387 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OLUSEGUN DESTINY nato il 27/07/1994

avverso la sentenza del 15/03/2018 del GIP TRIBUNALE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

Data Udienza: 23/05/2018

FATTO E DIRITTO

rfn-s s- ìrny- nr) proptptt, 3 MR770

dei guo difensore, Olusequn Destiny

impugna la sentenza preinunciata ex art. 444 cod. pmc peri. lG.T.P.
Tribunale di Roma in data 15 marzo 2018, con cui gli è stata applicata la pena
concordata in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990.
2.

Con un unico motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,

per avere la sentenza omesso di valutare ex art. 129 cod. proc. pen. la

3.

Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente

all’entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103,
per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell’art. 448, comma 2^ bis, cod.
proc. pen.
4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il pagamento

delle spese processuali e il versamento alla cassa delle ammende della somma di
C. 4000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle
ammende
Così deciso il 23 maggio 2018

Il Consigliere estensore
Maur Nardin

Il Presidente
Gia

o Fumu

sussistenza di cause di proscioglimento.

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