Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38386 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38386 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAVALIERE SALVATORE nato a BRINDISI il 21/11/1973

avverso la sentenza del 02/02/2018 del TRIBUNALE di BRINDISI

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

Data Udienza: 23/05/2018

FATTO E DIRITTO

1.

Con ricorso proposto a mezzo del suo difensore, Salvatore Cavaliere

impugna la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di
Brindisi in data 2 febbraio 2018 con cui gli è stata applicata la pena anni tre e
mesi sei di reclusione relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R.
309/1990.
2.

Con un unico motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,

sussistenza di cause di proscioglimento.
3.

Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente

all’entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103,
per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell’art. 448, comma 2^ bis, cod.
proc. pen.
4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il pagamento

delle spese processuali e il versamento alla cassa delle ammende della domma di
€. 4000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle
ammende
Così deciso il 23 maggio 2018

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per avere la sentenza omesso di valutare ex art. 129 cod. proc. pen. la

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