Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38386 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38386 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da

PIETRONI Anna, nata ad Apiro 1’01/09/1941
VALORI Valerio, nato a Jesi il 03/02/1963

avverso l’ordinanza del 23/11/2012 del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice
del riesame.

Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 30/10/2012 il Gip del Tribunale di Ancona disponeva il
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di un immobile sito
in Apiro, via De Gasperi, intestato ad Anna Pietroni, fino alla concorrenza di C
503.203,18, nell’ambito di un procedimento penale a carico del figlio Valerio
Valori, indagato per i reati di cui agli artt. 483, 479 in relazione all’art. 476 commi

Data Udienza: 23/05/2013

1 e 2 n. 1 per avere reso false dichiarazioni circa l’adempimento degli obblighi Iva,
così inducendo in errore i funzionari della motorizzazione civile ed ottenendo
l’immatricolazione di diverse autovetture provenienti da paesi comunitari ed
extracomunitari, omettendo totalmente il versamento dell’imposta, per aver
immatricolato diverse autovetture allegando false dichiarazioni e false fatture
attestanti l’acquisto diretto all’estero dei mezzi da parte di soggetti privati, in tal

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dal difensore avverso

2.

l’anzidetta pronuncia, il Tribunale di Ancona rigettava l’istanza e confermava
l’opposto decreto, oltre consequenziali statuizioni.

3.

Avverso l’anzidetta pronuncia Valerio Valori ed Anna Pietroni hanno

proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte
,,,

motiva.

/

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con unico motivo di impugnazione parte ricorrente denuncia errata
interpretazione della legge penale e carenza di adeguata motivazione del
provvedimento impugnato. Lamenta, in particolare, la mancanza di giustificazione
in ordine ai presupposti della disposta misura cautelare, tenuto conto che
l’immobile era stato acquistato dalla Pietroni in epoca anteriore alla data dei
presunti illeciti contestati al figlio e, peraltro, mediante accensione di mutuo
ipotecario.

2. Il ricorso si pone ai limiti dell’ammissibilità e, comunque, è privo di
fondamento.
Ed invero, il provvedimento impugnato non è certamente privo di idonea struttura
motivazionale, tale da rendere adeguata ed esaustiva ragione della ritenuta
sussistenza dei presupposti costitutivi della disposta misura cautelare.
Infondata, inoltre, è la riproposta doglianza riguardante la mancata considerazione
dell’epoca di acquisto dell’immobile in sequestro. Infatti, trattandosi di sequestro
per equivalente funzionale alla confisca, correttamente il giudice del riesame ha
ritenuto irrilevanti la data di acquisto dello stesso immobile e le relative modalità,
essendo sufficiente che il bene sequestrato sia di proprietà o nella disponibilità
della persona indagata e che abbia un valore quanto meno corrispondente
all’ipotizzato profitto di reato.

modo facendo ritenere che l’IVA non fosse dovuta ed omettendone il pagamento.

3. Per quanto precede, i ricorsi – unitariamente considerati, stante l’oggettiva
contestualità – devono essere rigettati, con le conseguenziali statuizioni espresse
in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso il 23/05/2013

processuali.

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