Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38385 del 27/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38385 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO MONACO IGNAZIO N. IL 24/02/1956
avverso l’ordinanza n. 219/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 27/03/2014
Premesso che il Tribunale di Palermo, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in
data 16.5.2013, ha ordinato la revoca del beneficio dell’indulto ex legge 241/2006 concesso a
LO MONACO IGNAZIO sulle pene inflitte con le sentenze del Tribunale di Palermo sezione
distaccata di Bagheria del 26.4.2005 e del 22.9.2008, in quanto nei cinque anni dall’entrata in
vigore della citata legge, segnatamente il 24.10.2010, il Lo Monaco ha commesso un delitto
non colposo per il quale è stato condannato con sentenza del 6.10.2011 della Corte d’appello
di Palermo (irrevocabile dal 31.5.2012) alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro
Considerato che con il ricorso il predetto Lo Monaco ha sostenuto che non sussistono le
condizioni per la revoca dell’indulto, in quanto dalla data di entrata in vigore della legge
241/2006 erano trascorsi oltre cinque prima che passasse in giudicato la sentenza della Corte
d’appello di Palermo in data 6.10.2011;
Rilevato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, poiché ai fini della revoca
dell’indulto si deve aver riguardo alla data di commissione del reato causa della revoca e non
alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna del predetto reato, come
peraltro risulta chiaramente dal testo dell’art.1/3 della legge citata;
Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi manifestamente infondati, deve essere
dichiarato inammissibile;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 27 marzo 2014
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente
300,00 di multa;