Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38384 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38384 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERTOLOTTI WALTER nato a MILANO il 28/09/1962

avverso l’ordinanza del 04/12/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 23/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 4 dicembre 2017 la Corte di Appello di Cagliari ha

dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari
con cui Walter Bertolotti è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589
cod. pen. per avere cagionato la morte di Wojciech Siepnewski, per difetto di
specificità dei motivi ai sensi della nuova formulazione dell’art. 581 cod. proc.
pen., introdotta con la novella di cui alla I. 23 giugno 2017 n. 103.
2.

Avverso il provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del suo

difensore affidandolo a due motivi.
Con il primo si duole della violazione della legge processuale in

relazione all’art. 581 cod. proc. pen. osservando che la pronuncia della Corte,
ove ravvisa il difetto di specificità dei motivi per avere l’imputato chiesto
l’assoluzione con la formula ‘per non aver commesso il fatto’, anziché con la
formula ‘perché il fatto non sussiste’ o ‘il fatto non costituisce reato’, posto che le
censure proposte riguardavano il difetto di nesso di causalità e l’insussistenza
della colpa, confonde l’errore con il difetto di specificità. Osserva che l’atto di
gravame è dotato di specificità intrinseca ed estrinseca perché indica
specificamente gli elementi di fatto e di diritto che sostengono la richiesta di
riforma della decisione di primo grado, ancorché siano indicate formule specifiche
erronee. Richiama l’orientamento espresso dalle Sezioni unite secondo cui “In
tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull’ammissibilità dei
motivi proposti non può estendersi – a differenza di quanto accade nel giudizio di
legittimità e nell’appello civile – alla valutazione della manifesta infondatezza dei
motivi stessi. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv.
26882301).
4.

Con il secondo motivo lamenta che l’ordinanza di inammissibilità sia

stata pronunciata de plano dalla Corte, mentre una lettura costituzionalmente
orientata dell’art. 581 cod. proc. pen., che tenga conto anche del disposto
dell’art. 6 C.E.D.U., avrebbe imposto l’instaurazione del contraddittorio,
trattandosi, peraltro, di una decisione assunta sulla forma dell’impugnazione e
cioè sullo stesso diritto al gravame.
5.

Conclude chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza

rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, essendo l’evento risalente al 28
settembre 2009.
6.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di

Cassazione ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con
trasmissione degli atti alla medesima Corte di appello per il giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’ordinanza va annullata senza rinvio per estinzione del reato per
2

3.

prescrizione.
2.

Sotto il profilo dell’ammissibilità dell’impugnazione va osservato che la

lettura offerta dalla Corte territoriale che condiziona l’ammissibilità dell’appello
alla coerenza formale fra i motivi formulati e la formula assolutoria invocata,
sulla base di un’interpretazione della lett. d) dell’art. 581 cod. proc. pen. che
rende la specificità strettamente funzionale alla sola richiesta formulata,
oltrepassa l’intenzione legislativa. In tal modo, infatti, si irrigidisce la riforma
che è rivolta a facilitare il controllo delle argomentazioni elaborate contro la
prima decisione, attraverso un’ ordinata compilazione dell’atto impugnatorio (con

deduce l’inesistenza o di cui si chiede l’assunzione o delle quali si chiede la
rivalutazione; delle richieste istruttorie; delle ragioni di diritto e degli elementi
di fatto che sorreggano ogni richiesta) che consenta, da un lato, di circoscrivere
la devoluzione, dall’altro, di assicurare un rapido ed efficace svolgimento del
processo. E ciò con l’obiettivo di determinare l’agevolazione della risposta,
conseguente la chiarezza del contenuto e della stesura dell’impugnazione.
3.

Il nuovo testo della disposizione rubricata “Forma dell’impugnazione”,

non contiene alcun cenno al dovere di indicare- laddove la richiesta si rivolga al
proscioglimento o all’assoluzione- una precisa formula, toccando comunque al
giudice- sul quale peraltro incombe l’obbligo in ogni stato e grado del processo di
dichiarare ex art. 129, comma 1^, cod. proc. pen. le cause di non punibilità individuare quella più corretta. Ed invero, il secondo comma dell’art. 129 cod.
proc. pen. regola il concorso processuale tra una causa di estinzione del reato ed
una formula di assoluzione nel merito, stabilendo che prevalga la seconda, ove la
sua sussistenza risulti evidente dagli atti, ma nulla stabilisce in ordine al
concorso processuale di più formule di assoluzione nel merito. E’ quindi il giudice
che, laddove si palesi la pluralità di formule assolutorie, tutte applicabili, ma non
tutte egualmente liberatorie, deve scegliere quella più ampia, in applicazione del
principio del favor rei.
4.

Si tratta di una precisazione utile al fine di escludere che l’imputato sia

tenuto a specificare i motivi di impugnazione in relazione ad ogni precisa
formula assolutoria. Una simile lettura, infatti, conduce all’effetto pratico opposto
a quello prefissosi dal legislatore, rivolto ad evitare l’introduzione di difese
ultronee rispetto allo scopo, perché indurrebbe, al contrario, ad affrontare
ciascuna doglianza declinando la richiesta di controllo della decisione impugnata
verso tutti i possibili esiti favorevoli, con il risultato della formulazione di atti di
impugnazione inutilmente ridondanti, esclusivamente tesi ad evitare pronunce di
inammissibilità.
5.

Un formalismo come quello sotteso all’esegesi offerta dalla Corte

cagliaritana si scontra, dunque, con la ratio stessa della riforma, passando,

3

l’indicazione: dei capi che si intendono impugnare; delle prove orali di cui si

peraltro, attraverso una lettura della norma sostanzialmente integrativa della
lettera. Il testo della disposizione alla lett. d), che impone l’enunciazione dei
motivi, con l’indicazioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta, va letto, al contrario, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite, che
componendo il precedente contrasto, prima della stessa modifica legislativa
hanno ritenuto l’aspecificità dei motivi “quando non risultano esplicitamente
enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto
poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di
specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità

(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201). Il
Supremo collegio di legittimità, in quell’occasione, formulando delle
considerazioni non superate dalla diversa formulazione normativa, ha ritenuto
fondamento della specificità “la necessaria correlazione (…) che sussiste fra
motivazione della sentenza e motivo di impugnazione, richiedendo, per entrambi,
un pari rigore logico-argomentativo” E d’altra parte, è questa la vera modifica
introdotta dal legislatore della c.d. riforma Orlando che impone un’enunciazione
dei motivi specifica in relazione alla prescrizioni di cui all’art 581 cod. proc. pen.
(anche con riferimento alle richieste istruttorie) direttamente proporzionale alla
specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi capi o punti della
motivazione Sicché la previsione di cui al novellato art. 581 lett. d) cod. proc.
pen., relativa all’enunciazione dei motivi specifici “con l’indicazione delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta” va riferita
secondo le Sezioni Unite:”ai punti della sentenza e, dunque, in relazione alla
motivazione della sentenza che sorregge tali punti” o capi, ai sensi della lett. a).
Ciò che deve essere specifico, in altri termini, è in primo luogo il capo o il punto
della sentenza che il motivo proposto intende attaccare, ed indi le ragioni in
diritto ed in fatto per cui se ne assume l’erroneità. Non è invece necessario che
colui che impugna indichi anche quale sia -fra i possibili risultati cui la rimozione
della parte errata della decisione consente di pervenire-quello cui l’accoglimento
dell’impugnazione deve necessariamente giungere.
Ciò posto l’ordinanza che, ritenendo la necessità dell’orientamento della
specificità dei motivi ad un’unica soluzione assolutoria, non esamini le doglianze
proposte solo perché il loro accoglimento condurrebbe ad una formula di
proscioglimento nel merito differente da quella enunciata nei motivi va annullata
perché viziata per violazione di leggei ritenuto che vi sia stata la corretta
insaturazione del rapporto processuale, annulla la sentenza impugnata e
dichiara estinto il reato per prescrizione essendo la medesima maturata in data
13 giugno 2017.
4

con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.”

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso il 23/05/2018

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