Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38383 del 23/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 38383 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIZZADRO NICOLA nato a BARAGIANO il 26/01/1961

avverso la sentenza del 15/11/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 23/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 15 novembre 2017 il giudice delle indagini preliminari
del tribunale di Milano ha applicato a Nicola Lizzadro la pena di anni uno e mesi
sei di reclusione, sospesa ai sensi dell’art. 163 cod. pen., in relazione al reato di
cui all’art. 589 bis cod. pen. per avere cagionato la morte di Carmine Fricchione,
per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione delle
norme del codice della strada.
2. Avverso la sentenza propone ricorso Nicola Lizzadro, a mezzo del suo

3. Con il primo denuncia il contrasto dell’art. 448, comma 2 bis cod. proc.
pen., con gli artt. 3, 24 e 111 della Cost., nella parte in cui esclude dal novero
dei motivi esperibili quello attinente al vizio di motivazione ex art. 125 cod. proc.
pen. e, quindi, all’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., così limitando i motivi
di ricorso: all’espressione della volontà dell’imputato; al difetto di correlazione
tra la richiesta e la sentenza; all’erronea qualificazione giuridica del fatto; alli
illegalità della pena della misura di sicurezza. Rileva che la limitazione dei motivi
di impugnazione impedisce la verifica del percorso argomentativo del giudice di
merito, che può addirittura non motivare o motivare apparentemente la
decisione, così trasformando il libero convincimento in arbitrio. Ciò comporta,
tuttavia, la violazione dell’obbligo costituzionalmente garantito di motivazione dei
provvedimenti, nonché la violazione della previsione di cui all’articolo 111 Cost.
che assicura il diritto ricorso per cassazione nei confronti di tutte le sentenze. In
particolare, nel caso di specie, il giudice dell’udienza preliminare di Milano non ha
argomentato in alcun modo sull’insussistenza dei presupposti dell’applicabilità
dell’art. 129 cod. proc. pen..
4. Con il secondo motivo formula istanza affinché la corte di cassazione
sollevi con ordinanza, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 589 bis
cod. pen. e 222, comma 2, 2 bis e ter C.d.S., per violazione degli artt. 1, 2, 3,
24, 35, 111 Cost., nonché degli artt. 3 e 6 C.E.D.U., nella parte in cui impone al
giudice penale, di applicare, in modo automatico, la revoca della patente di guida
per il periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza
modularne la durata, a seconda della condotta tenuta il periodo di sospensione
cautelare del documento di circolazione , senza estendere alle pene accessorie la
riduzione di un terzo prevista per la pena principale in caso di patteggiamento,
ed infine, senza estendere il beneficio della sospensione condizionale della pena
principale alla pena accessoria prevista dall’art. 222 C.d.S..
5. Con requisitoria scritta il procuratore generale presso la corte di
cassazione ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

difensore, formulando due motivi di impugnazione.

6. Con separate memorie, depositate in cancelleria, le parti civili Iacono
Maria Rosaria in proprio e quale esercente della potestà genitoriale su Emanuele
Fricchione, hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
7. Il ricorso è inammissibile.
8. Il primo motivo è manifestamente infondato per l’irrilevanza della
questione sollevata, avuto riguardo alla motivazione della sentenza che
argomenta sulla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod.
proc. pen., osservando che esistono elementi sufficienti a ritenere la sussistenza

estinzione del reato o difetti relativi a condizione di procedibilità.

A fronte

dell’assoluta irrilevanza, appare ultroneo l’esame della non manifesta
infondatezza della questione proposta.
9. Anche il secondo motivo si palesa del tutto carente di interesse nel caso
concreto, posto che la sentenza del giudice delle indagini preliminari del tribunale
di Milano ha omesso ogni statuizione in ordine alle sanzioni amministrative
pecuniarie e alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della
revoca della patente di guida, non facendo applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 222 C.d.S., oggetto della formulata questione di legittimità costituzionale.
10.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al

pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila
euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso 23 maggio 2018
Il Consigliere estensore
MauT Nardin

Il Presidente
r i
qomu Fumu

9

del fatto e che il medesimo è attribuibile al l’imputato, in assenza di cause di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA